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  • Bonus nascite e congedi parentali: i requisiti

Nella Legge di bilancio per il 2017 è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio è corrisposto in un’unica soluzione su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto di adozione.

Requisiti generali Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:  residenza in Italia;  cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;  per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

Maturazione del premio alla nascita o all’adozione Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

 compimento del 7° mese di gravidanza;  parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;  adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;  affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS. La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

In caso di adozione/o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2: in particolare - se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda - è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del Tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.

Inoltre – nel caso la domanda sia presentata da cittadina non comunitaria - se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1, è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).

Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.

Premesso quanto sopra, con successivo messaggio saranno fornite le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche. Sarà cura dell’Istituto divulgare, nei tempi più rapidi possibili e nel modo più ampio, anche attraverso il proprio sito internet, le istruzioni per la presentazione delle domande e le relative modalità, senza alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017. Saranno fornite successivamente le istruzioni procedurali e quelle contabili per i pagamenti.

congedo paternitàCongedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti: proroga per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017

I congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti, come disposto dall’art. 1, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, (c.d. legge di bilancio 2017) sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017. Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499 del 18 aprile 2013. Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.