Se hai bisogno di aiuto e assistenza riguardo le procedure concorsuali come il fallimento, puoi fare affidamento sulla nostra riservatezza e sull’affidabilità di CISL, frutto di molteplici anni di esperienza nel settore.
L’Ufficio Vertenze CISL garantisce ai lavoratori assistenza tecnica, sindacale e legale su tutti i crediti per l’intera durata della procedura, sino alla chiusura del fallimento
Le procedure concorsuali sono procedimenti di natura giudiziaria che vengono attivate in caso di dissesto economico, quando un imprenditore commerciale è insolvente, cioè incapace di saldare i debiti con i creditori.
Queste procedure, espressamente disciplinate dalla c.d. Legge Fallimentare, hanno la finalità di porre in liquidazione le imprese in stato di insolvenza così da poter soddisfare i creditori e si articolano in:
Il fallimento è un istituto giuridico che tratta la situazione di un'impresa dissestata dal punto di vista finanziario. E’ una procedura liquidatoria regolata dalla c.d. Legge fallimentare finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore.
No, secondo la Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successivi aggiornamenti) possono fallire:
Non possono fallire gli enti pubblici, le piccole imprese non commerciali, i piccoli imprenditori (imprenditori agricoli), chi lavora in proprio e con familiari.
Il fallimento viene dichiarato attraverso una sentenza pronunciata dal Tribunale competente. Il Creditore (lavoratore in questo caso) di regola, riceve una comunicazione dal Curatore fallimentare (persona nominata dal Giudice fallimentare con il compito di gestire il fallimento e tutelare i creditori), nella quale sono indicati gli estremi della sentenza e le modalità di tutela dei creditori.
Per recuperare i crediti, da una azienda fallita, è necessario presentare in Tribunale, 30 giorni prima della data di udienza di verifica del passivo, una specifica domanda, cosiddetta “istanza di ammissione al passivo”.
Le domande vengono sottoposte all’esame del Giudice Delegato che decide su ciascuna domanda con decreto motivato, al fine di consentire al creditore se proporre o meno opposizione allo “stato passivo” (sentenza).
Terminate l’esame delle domande, il Giudice Delegato forma lo “stato passivo” e lo rende esecutivo.
Il provvedimento può prevedere:
Il termine per presentare la domanda è di 30 giorni prima dalla data di “udienza di verifica del passivo” che viene comunicata generalmente dal curatore a tutti i creditori che risultino dalle scritture contabili.
NB. A volte può succedere che il creditore non riceva l’invito del Curatore: se pensi possa essere successo una cosa simile anche a te scrivi all’ufficio CISL più vicino per sapere cosa fare in questo caso.
In questi casi, è possibile presentare una domanda in ritardo (cosiddetta domanda tardiva) che, sostanzialmente, non comporta la perdita di alcun diritto ad essere ammesso, salvo si tratti di domande ultra tardive.
Sono le domande presentate oltre 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo e, comunque, non oltre dodici mesi dal deposito del “decreto di esecutività dello stato passivo”.
Sono VALIDE anche se considerate tardive. In questo caso, si avrà sempre diritto a partecipare alla distribuzione delle somme di credito.
Per verificare la scadenza dell’ultimo termine, che è la data di deposito del “decreto di esecutività dello stato passivo” si può contattare il curatore o verificare presso l’ufficio della Cancelleria fallimentare del Tribunale.
Sono tutte le domande presentate dopo un anno dalla data del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Le domande considerate ultra tardive non potranno più essere ammesse e quindi il credito sarà perso, salvo che il creditore non provi che il ritardo non è di sua responsabilità.
I lavoratori parasubordinati hanno gli stessi diritti dei lavoratori subordinati nella fase di insinuazione al passivo?
No, la differenza tra la posizione dei lavoratori subordinati e i lavoratori parasubordinati sta nel diverso grado del privilegio del credito.
Ai lavoratori subordinati è riconosciuto il privilegio sui beni mobili di cui all’art. 2751 bis n.1 c.c., mentre ai parasubordinati è riconosciuto il privilegio del credito di rivalsa, ex art. 2751 bis n. 2 c.c..
Nell’ordine dei privilegi il lavoratore subordinato è preferito.
L’insinuazione al passivo delle quote trattenute per la cessione del quinto e non versate dal datore di lavoro, prima del 7 aprile 2015, spetta all’Istituto di credito che ha erogato il finanziamento e non devono essere versate dal lavoratore.
In ogni caso, qualora il lavoratore abbia pagato le rate afferenti a retribuzioni maturate anteriormente al 7 aprile 2015, potrà chiedere l’insinuazione al passivo di tali crediti (che non saranno indicati nella dichiarazione aziendale) dimostrando il versamento degli importi suddetti.
No, la legittimazione a pretendere il pagamento dei contributi previdenziali (mediante l’insinuazione al passivo) compete esclusivamente all’Ente previdenziale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 2116 c.c., l’omesso versamento dei contributi previdenziali non determina alcun pregiudizio per il lavoratore che percepirà integralmente la prestazione previdenziale.
Se il provvedimento del Giudice Delegato ammette il credito, attesi 30 giorni dalla data di esecutività dello “stato passivo”, il Lavoratore dipendente potrà recuperare i crediti protetti dalla Legge 297/82 art. 2 (Fondo di garanzia istituito presso l’INPS), ovvero il TFR e le ultime tre mensilità del rapporto di Lavoro.
Si tratta di un Fondo istituito per garantire il pagamento del TFR e delle retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro in sostituzione del datore di lavoro che risulta insolvente.
Possono presentare domanda tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.
Il Trattamento di Fine Rapporto è esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed il relativo diritto si prescrive in 5 anni
I crediti di lavoro (artt. 1 e 2 D.lgs. n. 80/92) che possono essere corrisposti a carico del Fondo di Garanzia sono quelli inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.
Gli ultimi tre mesi tuttavia, per essere coperti dalla garanzia del Fondo, devono rientrare nei dodici mesi che precedono i termini indicati all’art. 2 co. 1 del D.lgs 80/92:
L’Inps è tenuto per legge a versare il TFR e gli eventuali ulteriori diversi crediti entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento, sempre che sia completa di tutti i documenti.
Se hai bisogno di ulteriori informazioni e di assistenza, puoi rivolgerti alla sede dell’Ufficio Vertenze Cisl più vicina a te.
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