Il D.Lgs. 151/2015 nell'articolo 26 stabilisce che le dimissioni dal rapporto di lavoro devono essere effettuate esclusivamente per via telematica.
Le dimissioni sono diventate telematiche per contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", pratica che penalizzava i lavoratori, soprattutto i più deboli.
Con il termine "dimissioni in bianco" ci si riferisce a una pratica consistente nel far firmare al lavoratore/lavoratrice le proprie dimissioni in anticipo, al momento dell'assunzione, su un foglio in bianco che veniva poi compilato con la data a posteriori.
Il lavoratore può agire in due modi:
Sì. Il lavoratore può revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro i 7 giorni successivi la comunicazione.
Il lavoratore, in caso di malattia insorta una volta presentate le dimissioni, non deve procedere con la revoca.
Sarà compito del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento in cui dovrà comunicare la chiusura del rapporto di lavoro.
No, la procedura di dimissioni telematica riguarda principalmente i lavoratori dipendenti del settore privato (compresi i lavoratori in somministrazione).
Ci sono tuttavia delle eccezioni per:
Sono invece esclusi dalla procedura telematica:
Il datore di lavoro dispone sulla sua pagina personale tutte le comunicazioni di competenza. Comunque, in caso di mancata notifica, il Ministero invia una e-mail al lavoratore, chiedendogli di correggere l'indirizzo PEC errato.
No, la procedura telematica riguarda la manifestazione della volontà, pertanto non è necessario ripeterla. La data di chiusura del rapporto di lavoro sarà rilevata dal datore di lavoro.
In caso si faccia ricorso alla procedura telematica, il lavoratore minorenne deve effettuare la trasmissione con l'assistenza di un genitore.
In caso la trasmissione avvenga tramite servizi di un "soggetto abilitato", il lavoratore minorenne deve essere accompagnato da uno dei genitori titolare della potestà genitoriale e il soggetto abilitato è tenuto a verificare l'identità del lavoratore minorenne e del genitore.
Sì.
Secondo quanto previsto dall'INPS (circ. n. 94 /2015), le dimissioni per giusta causa possono essere provocate:
La legge (art.2119 c.c.) prevede che:
La giusta causa deve essere comprovata! Per verificare se la tua situazione rientra nelle casistiche soprariportate ti invitiamo a contattare le nostre sedi per ricevere consulenza e assistenza.
Con periodo protetto si fa riferimento ad un periodo dove per legge è fatto divieto di licenziare. Nel periodo protetto ricadono:
No, le dimissioni nel periodo tutelato hanno procedure ed effetti diversi, al fine di tutelare la lavoratrice e impedire che venga costretta alle dimissioni contro la sua volontà.
L'obbligo di convalida delle dimissioni rimane ma cambiano le procedure da seguire: gli interessati dovranno far convalidare le proprie dimissioni presso la sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a garanzia della genuinità della decisione senza alcuna imposizione del datore di lavoro.
La procedura di dimissioni presso l'ITL deve essere seguita nei casi di:
Nel caso di dimissioni entro il primo anno di età del figlio, le tutele sono rafforzate, in questo caso la lavoratrice potrà:
No, può dimettersi anche con effetto immediato e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la relativa indennità.
Si, le dimissioni devono essere confermate entro 1 mese presso gli uffici dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Comincia a decorrere da quando le dimissioni vengono comunicate al datore di lavoro o nel rispetto dei termini indicati nel CCNL applicato ( es.dal 1° al 16°giorno di ciascun mese).
Il preavviso non decorre a fronte delle seguenti assenze:
In questi casi il conteggio ripartirà dal giorno di rientro a lavoro, quindi significa che se durante il preavviso il lavoratore si assenta per una delle cause di cui sopra, il periodo di preavviso si allunga di una quantità di giorni pari all'assenza.
Il datore di lavoro è legittimato a trattenere l'indennità sostitutiva relativa al periodo non rispettato.
In base al CCNL applicato, si stabilisce tramite:
Secondo il CCNL: decorrenza, giorni di calendario o di effettivo lavoro.
Si calcola secondo il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, tenendo in considerazione:
Ne risulta escluso invece quanto corrisposto come rimborso spesa.
Sì, il datore di lavoro e il dipendente possono concordare un termine diverso.
Soltanto in tre casi:
Come indicato nella circolare n. 12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere gli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.
Non occorre rispettare preavviso, salvo non venga previsto nel CCNL di categoria, in tal caso il rapporto di lavoro può concludersi prima della data di scadenza del contratto solo in caso di accordo di entrambe le parti o in caso di recesso per giusta causa (art. 2119 Codice Civile).
Il datore di lavoro può chiedere un risarcimento pari al periodo mancante alla conclusione dello stesso.
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