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Licenziamenti collettivi: quando, come e perché?

 

L’Ufficio Vertenze CISL garantisce ai lavoratori assistenza tecnica, sindacale e legale in materia di LICENZIAMENTI COLLETTIVI. Se hai bisogno di aiuto  puoi fare affidamento sulla nostra riservatezza e sull’affidabilità di CISL, frutto di molteplici anni di esperienza nel settore.

Licenziamento collettivo: definizione e riferimenti normativi

Il licenziamento collettivo si realizza in presenza di condizioni disciplinate da Legge223/1991 – Legge 92/2012 – Legge 183/2014, quando un’ impresa opera una riduzione significativa del personale in un contesto di crisi, a seguito di una ristrutturazione produttiva oppure in vista della chiusura definitiva dell’azienda.

 La norma che regola i licenziamenti collettivi è applicata:

  • dai datori di lavoro imprenditori che occupano più di 15 dipendenti (compresi i dirigenti)
  • dai datori di lavoro non imprenditori (ovvero datori di lavoro che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, ecc) che occupano più di 15 dipendenti 

 

Quali sono le cause che giustificano i licenziamenti collettivi?

  • Riduzione o trasformazione dell’attività dell’impresa
  • Cessazione dell’attività
  • Soppressione di una unità produttiva

 

Quando e’ possibile il licenziamento collettivo?

Il licenziamento collettivo si verifica quando il datore di lavoro intende effettuare nell’arco di 120 giorni (4mesi) almeno 5 licenziamenti in:

  • una unità produttiva
  • in più unità 
  • in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia 

I licenziamenti devono essere riconducibili alla medesima causa, ovvero, alla medesima trasformazione o riduzione dell’attività aziendale.

 

Prima di inviare le lettere  di licenziamento qual è la procedura obbligatoria per i licenziamenti collettivi?

L’azienda ha l’obbligo di:

  • informare i Rappresentanti sindacali aziendali, in assenza le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indicando i motivi e il numero dei dipendenti interessati e i loro profili professionali
  • entro 7 giorni dalla comunicazione i Rappresentanti sindacali e/o le Organizzazioni sindacali possono chiedere un esame congiunto per valutare le possibilità di soluzioni diverse, conservative dei posti di lavoro
  • se non vi è consultazione sindacale o se la stessa ha dato esito negativo, la Regione (organo competente) ha il potere di convocare le parti per un ulteriore esame

Al termine di tale procedura, l’azienda invia le lettere di licenziamento.

 

Con quali criteri si scelgono i lavoratori da licenziare?

La scelta dei lavoratori da licenziare deve essere effettuata in base ai criteri previsti dagli accordi collettivi stipulati con le Associazioni sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro.

In mancanza di accordi collettivi, la scelta dei lavoratori da licenziare va effettuata nel rispetto dei seguenti criteri in concorso fra loro: 

  • carichi di famiglia 
  • anzianità
  • esigenze tecnico-produttive e organizzative

I lavoratori licenziati collettivamente dal 31 dicembre 2016 beneficeranno dell’indennità Naspi, in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

 

Se non si rispetta la procedura che cosa succede?

La violazione della procedura  di riduzione del personale comporta conseguenze diverse a seconda della data di assunzione dei lavoratori licenziati.

Per chi è stato assunto entro il 6 marzo 2015 (prima della riforma Jobs Act):

  • è garantita la tutela reale se non viene rispettata la forma scritta piena. Il lavoratore viene reintegrato nel posto di lavoro e  risarcito economicamente, pari all’ultima retribuzione di fatto dal licenziamento alla reintegrazione
  • è prevista la tutela economica ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro alla data di licenziamento e indennità risarcitoria determinata tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto in relazione all’anzianità del lavoratore se si violano le procedure di licenziamento
  • è assicurata la tutela reale piena se c’è la violazione dei criteri di scelta. Il lavoratore viene reintegrato al lavoro con una indennità commisurata all’ultima retribuzione di fatto maturata dal licenziamento alla reintegrazione, non superiore a 12 mensilità 

La tutela reale non si applica ai datori di lavoro non imprenditori

Per chi è stato assunto dal 7 marzo 2015 :

  • è garantita la tutela reale piena, se non viene rispettata la forma scritta. Per il lavoratore è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e un risarcimento economico pari all’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR dal licenziamento alla reintegrazione
  • è prevista la tutela indennitaria fino a 36 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR se vengono violate la procedura e i criteri di scelta

 

In che cosa si differenziano i licenziamenti plurimi da quelli collettivi?

Sono considerati licenziamenti plurimi e non collettivi (non soggetti alle disposizione della Legge 223/91):

  • i licenziamenti intimati in assenza del requisito quantitativo (5 licenziamenti) o di quello temporale (120 giorni) o in assenza di entrambi
  • i licenziamenti che, pur rispondendo ai requisiti numerici e temporali, non siano determinati da riduzione o trasformazione di attività o di lavoro

 

 

 

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