L’orario di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali del rapporto di lavoro. Le norme (D.Lgs. 66/2003) definiscono l’orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.Consente di determinare la durata della prestazione lavorativa e la retribuzione spettante al lavoratore per la prestazione stessa.
Non esiste, tuttavia, una nozione rigida di settimana lavorativa, pertanto è da considerare tale ogni periodo di sette giorni. I datori di lavoro hanno la facoltà di far decorrere la settimana stessa a partire da qualsiasi giorno, oppure di considerare settimana lavorativa quella stabilita dal calendario - dal lunedì alla domenica.
Generalmente l'ampiezza della settimana è disciplinata dai CCNL di categoria.
In linea generale, l’orario è di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni, in base alla tipologia di CCNL e lavoro svolto.
In questo avremo due istituti differenti, che prendono il nome di part-time o tempo parziale e lo straordinario.
È necessario comunque fare una precisazione: sebbene la Legge indichi in 40 ore settimanali l’orario normale di lavoro non dobbiamo trattare questa informazione con estrema rigidità. I contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, possono fissare l’orario normale in una durata settimanale inferiore a 40 ore.
Un’ulteriore limite che deve essere considerato è quello legato all’orario massimo di lavoro settimanale, che per legge è pari a 48 ore settimanali ogni 7 giorni, comprendendo anche il lavoro straordinario. I contratti collettivi hanno la possibilità di intervenire per stabilire il periodo di riferimento, nonché ridurre il limite massimo settimanale.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 11 ore ogni 24 ore. La durata massima della prestazione lavorativa è pari a 13 ore, essendo il periodo di riposo di 11 ore un periodo minimo inderogabile. Queste ore di riposo devono essere anche fruite in maniera consecutiva, unica eccezione per i lavoratori con orari frazionati durante la giornata.
Il decreto legislativo n. 66/2003 ha introdotto l'obbligo di pausa sull'orario di lavoro giornaliero, qualora l'orario di lavoro ecceda le sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo, lasciando però la durata e le modalità di fruizione alle determinazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il decreto inoltre dispone che, in difetto di una disciplina da parte dei C.C.N.L., al lavoratore debba comunque essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti, la cui collocazione debba tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro prevede per tutti i lavoratori che operino a un terminale un intervallo di 15 minuti ogni 120 di "applicazione continua al videoterminale" (la disposizione riguarda quindi i cosiddetti videoterminalisti di cui al d.lgs. 626/1994) da dedicare ad attività non legate al terminale stesso, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva più favorevole per il lavoratore.
Vi sono tuttavia delle circostanze che non costituiscono orario di lavoro. Le pause di lavoro di durata superiore a 10 minuti e fino a 2 ore (salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi per alcune categorie di lavoratori, come i turnisti).
Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria se lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione: ad esempio nel caso dello spostamento dalla sede aziendale, dove il dipendente è obbligato a presentarsi, al luogo in cui si esercita l’attività lavorativa.
Trattamento riservato invece per la reperibilità: non rientra nell’orario di lavoro in quanto è libertà del lavoratore di rendersi reperibile per il datore di lavoro. Anche se questa restrizione di libertà dà diritto al trattamento economico di indennità di reperibilità.
Nel caso di lavoratori che per la tipologia di attività svolta necessitano di indossare una tuta, il tempo impiegato per indossarla, come deve essere considerato? Il cosiddetto “tempo tuta” è computabile nella nozione di orario di lavoro ordinario quando si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa. In altre parole, se il lavoratore è obbligato dal contratto collettivo o individuale alla vestizione sul luogo di lavoro, la prestazione inizia con l’accesso in azienda e il tempo per indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro.
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
09:00-12:00 *
[cappannari paola]
|
- |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- |
15:30-18:30 *
|
- | - | - | - |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
09:00-12:00 *
|
09:00-12:00 *
|
09:00-12:00 *
|
15:00-18:00 *
|
- | - |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30
15:30-18:30
|
- | - |
09:00-12:30
15:30-18:30
|
- | - |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- |
15:30-18:00 *
[servizio su appuntamento]
|
09:00-13:00 *
[servizio su appuntamento]
|
09:00-13:00 *
[servizio su appuntamento]
14:00-18:00 *
[servizio su appuntamento]
|
09:00-13:00 *
[servizio su appuntamento]
|
- |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- |
09:00-13:00 *
15:30-18:30 *
|
15:30-18:30 *
|
- | - |
09:00-12:30 *
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 *
15:30-18:30 *
|
- | - |
09:00-13:00 *
15:30-18:30 *
|
09:00-13:00 *
|
- |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
09:30-13:00 *
|
- | - |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- |
09:00-13:00
[IOMMI LAURA]
15:00-18:30
[IOMMI LAURA]
|
- |
15:30-18:30
[Luzi Andrea supporto vertenze,dimissioni,artigianato]
09:00-13:00
[IOMMI LAURA]
|
- | - |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00 *
15:30-18:30 *
|
09:00-13:00 *
15:30-18:30 *
|
- |
09:00-13:00 *
15:30-18:30 *
|
- |
09:00-12:30 *
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
09:00-13:00
[IOMMI LAURA]
15:00-18:30
[IOMMI LAURA]
|
15:30-18:30
[Andrea Luzi,supporto vertenze,dimissioni, artigianato]
|
09:00-13:00
[IOMMI LAURA]
15:00-18:30
[IOMMI LAURA]
|
- | - |
09:00-13:00
[IOMMI LAURA]
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
15:30-18:30 *
[D. Ballini 335430290]
|
- | - | - |
09:00-13:00 *
|
- |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30
|
- | - | - | - | - |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30
15:00-18:30
|
09:00-12:30
15:00-18:30
|
15:00-18:30
09:00-12:30
|
15:00-18:30
09:00-12:30
|
09:00-12:30
15:00-18:30
|
09:00-12:00
|
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- |
16:00-18:30 *
[solo x dimissioni app. 3316775045]
|
- | - |
09:00-12:30 *
[solo x dimissioni app. 3316775045]
|
- |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
09:00-12:30 *
[solo x dimissioni app. 3203715561]
|
09:00-12:30 *
[solo x dimissioni app. 3203715561]
|
09:00-12:30 *
[solo x dimissioni app. 3203715561]
|
09:00-12:30 *
[solo x dimissioni app. 3203715561]
|
09:00-12:30 *
[solo x dimissioni app. 3203715561]
|
- |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- |
09:00-12:30 *
[solo x dimissioni su app. 3316775045]
|
- |
16:00-18:30 *
[solo x dimissioni su app. 3316775045]
|
- | - |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
09:00-12:30 *
[solo x dimissioni app. 3316775045]
|
- | - |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
- | - |
15:30-18:30 *
[solo x dimissioni su app. 3316775045]
|
- | - | - |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|
08:30-13:00 *
14:00-18:00 *
|
08:30-13:00 *
14:00-18:00 *
|
08:30-16:00 *
|
14:00-18:00 *
08:30-13:00 *
|
08:30-13:00 *
14:30-18:00 *
|
08:30-12:00 *
|