La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è una particolare tipologia di permessi. Lo scopo di queste ore d’assenza del lavoratore è quello di garantire allo stesso un buon equilibrio tra l’attività svolta e la vita privata. Un vero e proprio cuscinetto utile a ricaricare le energie psico-fisiche dei propri dipendenti. In questo modo si avrà la certezza di risultati sempre efficienti, evitando di sovraccaricare i propri dipendenti.
Anche in questo caso è la contrattazione collettiva di ogni settore a indicare il totale delle ore di ROL. Il quantitativo dei permessi per ogni singolo dipendente è direttamente proporzionato al livello di stress psico-fisico generato dalle proprie mansioni.
Nel settore metalmeccanico, ad esempio, il totale è di 72 ore annue, che aumentano fino a toccare quota 92 ore esclusivamente per gli addetti dell’ambito siderurgico. Sono invece 56 le ore annue di ROL indicate dal CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio, a patto che l’azienda abbia fino a un massimo di 15 dipendenti. Nel caso in cui questi superino anche di una sola unità il tetto indicato, le ore annue indicate sono 72.
Sul fronte retribuzione, il regolamento impone che ogni dipendente riceva regolare stipendio, come in un qualunque giorno lavorativo. Anche per i ROL vige il riproporzionamento in dodicesimi nel caso di assunzioni o cessazioni del contratto in corso d’anno: ad esempio, nel caso in cui nell’arco di un mese si siano svolti 15 giorni di lavoro o più, si terrà conto di una mensilità completa in ambito retributivo.
Le ore previste dal CCNL possono essere ridotte in alcuni casi specifici:
- nel caso in cui venga riconosciuto un totale di giorni di ferie superiore rispetto a quanto indicato dal CCNL;
- nel caso in cui vengano tollerati ritardi nel presentarsi sul luogo di lavoro;
- nel caso in cui si ammettano uscite anticipate, dovute a disagi derivanti dallo spostamento della sede di lavoro.
La fruizione di questi permessi, al pari delle ferie, deve essere concordata col datore di lavoro: tuttavia, a differenza delle ferie, i Rol possono essere monetizzati, dato che derivano dalla contrattazione, quindi dalla volontà delle parti, non da norme di legge.
Dunque, se entro il periodo massimo indicato dal contratto (collettivo, territoriale, aziendale o individuale) i permessi non vengono utilizzati dal lavoratore, possono essere liquidati dal datore come indennità; sui permessi non goduti sono comunque dovuti i contributi all’Inps, che devono essere pagati ed inseriti nella dichiarazione Uniemens entro il mese successivo al termine per la loro fruizione.
L’invio di una domanda per fruire dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro non è obbligatorio: se, però, gli accordi collettivi, aziendali o individuali lo prevedono, il dipendente deve inviare al datore un’istanza in carta semplice, che indichi le date e gli orari nei quali si vorrebbe assentare, assieme al numero di ore di permesso, senza necessità di indicare alcuna motivazione per la fruizione delle assenze.
I permessi ex festività sono dei permessi previsti, nella maggior parte dei contratti collettivi, per compensare l’abolizione delle seguenti festività:
San Giuseppe (19 marzo); Ascensione (39° giorno successivo alla Pasqua); Corpus Domini (60° giorno successivo alla Pasqua); Santi Pietro e Paolo (29 giugno, a Roma è comunque festeggiato come giornata del Santo Patrono); Unità Nazionale (4 novembre).
Relativamente all’ex-festività del 4 novembre, la maggior parte dei contratti collettivi, anziché il permesso, riconosce il trattamento spettante per la festività coincidente con la domenica, quindi la maggiorazione della paga nella misura di una giornata.
Per le altre ex-festività, spettano in tutto 32 ore di permesso all’anno, o 4 giorni, che maturano in ratei pari ad 1/12 al mese (2,6667 ore mensili).
Anche in questo caso, non essendo i permessi previsti dalla legge, ma dalla volontà delle parti, possono essere sostituiti da un’indennità se non goduti entro un periodo massimo: in ogni caso, entro lo stesso periodo, devono essere pagati i contributi Inps.
Non è obbligatorio presentare un’apposita domanda per richiedere i permessi ex-festività: tuttavia, gli accordi collettivi, aziendali o individuali, possono prevedere l’invio di un’istanza in carta semplice, che indichi le date e gli orari nei quali ci si vorrebbe assentare, assieme al numero di ore di permesso; ad ogni modo, non è necessario indicare una specifica motivazione per la fruizione delle assenze.
I permessi Legge 104 sono assenze dal lavoro retribuite, pari a tre giornate mensili (frazionabili), finalizzate all’assistenza di un familiare portatore di handicap grave. Grazie a una recente sentenza della Cassazione, questi permessi possono essere chiesti non solo per assistere il coniuge o un parente, ma anche il convivente.
Per ottenere i permessi Legge 104 deve essere presentata un’apposita domanda all’Inps, perché l’Istituto retribuisce i permessi con un’indennità.
Se un familiare del lavoratore muore o si ammala gravemente, il dipendente ha diritto ad un massimo di 3 giorni l’anno di permessi retribuiti. Il familiare deve essere un parente entro il secondo grado, o un componente della famiglia anagrafica. Non è necessario che il lavoratore fornisca un determinato preavviso ed il permesso può essere anche frazionato ad ore: in caso di grave malattia del parente, il lavoratore deve presentare al datore la documentazione che la comprovi entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività, fatta salva la possibilità, per il datore, di richiedere la verifica della gravità dell’infermità.
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