Con sentenza 235/2022 della Corte di Appello di Ancona è stato messo, anche nelle Marche un punto fermo nel riconoscimento dei diritti di disabili non autosufficienti ricoverati in strutture protette che godono di prestazioni di rilievo sanitario.
L’Azienda Unica Sanitaria, dopo un percorso processuale, complicato anche dalle vicende Covid, è stata condannata a “provvedere al pagamento della rata di degenza della sig.ra V.G presso la struttura ospitante” una somma di oltre 100.000,00 in favore degli eredi della degente nel frattempo venuta a mancare. La vicenda risale all’ottobre 2013 quando l’amministratore di sostegno della degente colpita da una grave forma di Alzheimer - assistito da Adiconsum Marche Aps e dal sindacato dei pensionati della Cisl (FNP-CISL) per il tramite dello studio dell’Avv. Ezio Gabrielli – previa autorizzazione del Tribunale e dopo numerosi rifiuti opposti dall’ASUR Marche, ha incardinato un giudizio civile nei confronti dell’amministrazione per veder riconosciuto il diritto al rimborso delle rette di degenza in una residenza protetta.
«Diritto che discende da un principio di civiltà giuridico, già oggetto di altre pronunce della Cassazione, che nella nostra regione, si è sempre voluto disattendere - precisano Adiconsum Marche Aps e Fnp Cisl Marche - quando nel periodo di degenza concorrono attività di carattere socioassistenziali (di competenza di regione ed enti locali) e prestazioni sanitarie, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, gli oneri di ricovero devono essere sostenuti, per intero, dal Servizio Sanitario Nazionale e, quindi, dall’ASUR. L’applicazione di questo principio, che interessa ogni categoria di disabilità. veniva opposta dall’Asur la prevalenza della regolamentazione regionale, che prevede grandi limitazioni al rimborso. su quella nazionale. Quesito spinoso dipanato dalla Corte di Appello di Ancona che ha ricordato che, le Regioni, nell’esercizio della potestà legislativa loro attribuita sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e che pertanto nessun regolamento regionale può legittimare il rifiuto all’assistenza nei confronti di cittadini colpiti da gravi disabilità.»