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  • Chiarimenti da parte della Giunta regionale su CIG e mobilità in deroga per l’anno 2010

A seguito  di numerose segnalazioni e richieste di chiarimento da parte dei soggetti interessati la Giunta regionale fornisce alcune delucidazioni relative all'applicazione del punto 2.1. dell'intesa istituzionale del 14 gennaio 2010 che disciplina le modalità di concessione della CIG in deroga per l'anno 2010.

La questione dell'indennità di disoccupazione e della CIG in deroga presenta una certa criticità interpretativa nelle norme che regolamentano le due situazioni.

 Allo scopo si forniscono le seguenti indicazioni normative ed operative :

 - l'art. 19 della legge n.2/2009 prevede la possibilità per le aziende di  sospendere, per un massimo di 90 giornate nell'anno solare, i propri lavoratori dipendenti per crisi aziendali, i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione.

Condizione necessaria affinché questo strumento di tutela possa essere utilizzato, è che l'ente bilaterale (nel caso della regione Marche, per le imprese artigiane, è l'EBAM) integri nella misura del 20% l'indennità di disoccupazione a carico INPS.

In questo caso la sospensione lavorativa all'interno dell'azienda può essere esclusivamente a zero ore.

-Il punto 2.1 dell'intesa del 14 gennaio 2010 prevede, alla stessa stregua dell’anno 2009, la possibilità per l'azienda, che sulla base delle proprie esigenze aziendali intende sospendere l’attività lavorativa con riduzione di orario giornaliero, di utilizzare la CIGS in deroga. In questo caso non opera la previsione dell'art. 19 comma 1 bis) laddove prevede che "la cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo."

 - i due istituti di sostegno al reddito non sono incompatibili in quanto l'azienda artigiana iscritta all'EBAM ha due strumenti a disposizione:

1) la sospensione a zero ore (90 giornate ex art.19 l.2/2009) con indennità di disoccupazione per il lavoratore sospeso erogata da INPS ed integrata da EBAM;

2) la CIG in deroga per un massimo di 1038 ore individuali da fruire nell'anno 2010.

 Pertanto i due Ammortizzatori possono essere usufruiti nella stessa azienda anche nello stesso periodo ma per lavoratori diversi.

Il lavoratore ha quindi a disposizione, nell'anno 2010, la possibilità di utilizzare sia le 90 giornate di indennità di disoccupazione, nel caso in cui venga sospeso a zero ore (con integrazione EBAM del 20% dell’indennità INPS), sia di utilizzare le 1038/max/ ore di CIG in deroga previste dall'intesa del 14 gennaio 2010. Risulta altresì chiaro che il lavoratore, nel caso in cui abbia usufruito di tutte le 90 giornate di sospensione, possa utilizzare le ore di CIG in deroga, per sospensione a zero ore, nella misura residua all’eventuale utilizzo per riduzione.