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  • Smart Working: la Cisl Fp scrive alle Amministrazioni Pubbliche maceratesi

La Cisl Fp Marche, tramite il Responsabile Territoriale di Macerata, Alessandro Moretti, ha inviato una comunicazione alle Amministrazioni Pubbliche maceratesi per invitarle a intraprendere tutte le misure idonee al contenimento della pandemia da Covid 19, a partire dallo smart working per i dipendenti pubblici, confermando il proprio impegno ad un’ attenta vigilanza in merito.

A seguito dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che introduce importanti novità relative alla disciplina del lavoro agile nel pubblico impiego, la Cisl Fp Marche ha ricordato alle Amministrazioni Pubbliche che:  

  • l’art. 1, comma 1, proroga il termine di applicazione delle misure in materia di lavoro agile emergenziale disciplinate dall’articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.  

Dunque, nel confermare la competenza della contrattazione collettiva quale fonte di disciplina degli istituti del lavoro agile, viene prorogata oltre il termine dello stato di emergenza la possibilità per le amministrazioni pubbliche di organizzare il lavoro dei propri dipendenti applicando il lavoro agile in deroga all’obbligo di accordo individuale previsto dalla legge 81/2017.  

Contestualmente viene abrogato l’obbligo di adibire a lavoro agile almeno il 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, il che non autorizza nemmeno esplicitamente l’inosservanza delle norme sanitarie e sul lavoro agile o un rientro indiscriminato nelle sedi di appartenenza degli smart-worker.   

La Relazione tecnica che accompagna lo schema di decreto specifica che alle modifiche apportate all’art. 263 del Decreto Rilancio non deve conseguire un rientro automatico del personale nella sede lavorativa poiché la finalità è quella di consentire a ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, di avere piena autonomia organizzativa nella gestione del lavoro agile emergenziale senza essere vincolate da una soglia minima. 

  • Il medesimo art. 1 apporta alcune modifiche anche alla disciplina del lavoro agile a regime dettata dall’art. 14 della legge 124/2015. Si conferma che le amministrazioni  pubbliche entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentite le  organizzazioni  sindacali,  redigono il  Piano  organizzativo  del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance di cui  all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n. 150. Il Pola individua  le  modalità  attuative  del  lavoro  agile e definisce le  misure   organizzative,   i   requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche  dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei  risultati conseguiti,  anche  in  termini  di  miglioramento  dell'efficacia  e dell'efficienza dell'azione  amministrativa,  della  digitalizzazione dei processi, nonché  della  qualità  dei  servizi  erogati,  anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle  loro  forme associative. Rispetto alla precedente formulazione si prevede che in caso di adozione del Pola per le attività che possono essere svolte in modalità agile almeno il 15 per cento dei dipendenti deve  avvalersene (in luogo del 60 per cento). Se il Pola non viene adottato deve essere comunque assicurato che almeno 15 per cento dei dipendenti richiedenti venga adibito al lavoro agile .  
  • Si conferma, infine, che i dipendenti che si avvalgono della modalità di lavoro agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera e che le economie derivanti dall’applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.