Il 10 febbraio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 8/2017, contenente nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal mese di agosto 2016.
Il provvedimento - che entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge dal Parlamento - ha ampliato le agevolazioni precedentemente previste dal D.L. n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 229/2016). In particolare, le nuove disposizioni hanno modificato i criteri di accesso alle agevolazioni fiscali, prevedendo che i contribuenti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al D.L. n. 189/2016 possano richiedere al proprio datore di lavoro di beneficiare della sospensione del pagamento dell’ IRPEF, indipendentemente dal domicilio fiscale dell’Azienda presso cui sono dipendenti.
Per poter fruire dell’agevolazione gli interessati dovranno presentare al proprio Focal Point una esplicita richiesta di accesso al beneficio di cui all’art. 48 del Decreto Legge n. 189/2016 nella quale, con riferimento all’intervallo temporale interessato dall’agevolazione (01/01/2017 - 30/11/2017), dovranno essere indicati i mesi di sospensione richiesti.
Nella richiesta gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di aver avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza in uno dei Comuni di cui all’allegato 1 del D.L. n. 189/2016 o, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza in uno dei Comuni di cui all’allegato 2 del predetto D.L. In entrambi i casi, nell’istanza dovrà essere indicato, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, l’indirizzo completo di residenza.
I lavoratori residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, dovranno inoltre dichiarare di aver avuto, a causa degli eventi sismici, danni da cui sia derivata l’inagibilità del fabbricato, o della casa di abitazione, o dello studio professionale, o dell’azienda, allegando all’istanza il relativo certificato di inagibilità dell’immobile.
Con riferimento alla richiesta di sospensione IRPEF si evidenzia infine che la stessa:
• non potrà riguardare periodi pregressi rispetto alla data di relativa presentazione per i quali il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, abbia già provveduto a trattenere in busta paga le imposte da versare all’erario;
• sarà valutata solo se presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 8/2017 (10/02/2017); pertanto, le domande eventualmente prodotte fino al 9/02 u.s. dovranno essere ripresentate ai sensi delle nuove disposizioni;
• produrrà effetto dal mese di presentazione solo qualora venga consegnata al Focal Point di riferimento entro il giorno 10 del mese stesso; in caso contrario gli effetti sospensivi verranno applicati dal mese successivo a quello di presentazione.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione in questione avverrà secondo le disposizioni di legge.