L’Adiconsum Marche presentava ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, richiamando anche il principio del contratto di credito collegato al contratto di acquisto, sancito dal decreto 141/10, secondo cui la risoluzione del contratto di acquisto comporta la risoluzione anche del contratto di finanziamento collegato, decreto non ancora in vigore al momento dell’acquisto, ma principio già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dallo stesso Collegio giudicante, e richiedendo il risarcimento al consumatore del danno reputazionale conseguente all’indebita segnalazione negativa.
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario accoglie in pieno le richieste formulate, dichiarando l’intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento, ordinando alla finanziaria l’immediata cancellazione del nominativo del consumatore dai Sistemi di Infomazioni Creditizie, e riconoscendo il risarcimento dei danni non patrimoniali al consumatore, nella misura di € 1.000,00.
Una vittoria che ancora una volta premia l’impegno dell’associazione a favore della tutela dei diritti del consumatore, la costanza dell’aggiornamento funzionale all’ottenimento di sempre maggiori competenze, anche e in maniera particolare in settori particolarmente complessi e spinosi come quello bancario – finanziario.