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  • Adiconsum vince ricorso contro Società Finanziaria

Ancora una volta l’Adiconsum Marche ottiene un’importante vittoria nella difesa del consumatore. 
Il caso: nell’aprile 2010 un consumatore sottoscriveva presso la propria abitazione un contratto per acquisto e manutenzione di un apparecchio per la depurazione dell’acqua, contestualmente stipulando contratto di finanziamento con una società Finanziaria. 
L’apparecchio si rivelava da subito non funzionante, per cui il consumatore provvedeva immediatamente alla contestazione dei vizi di conformità del prodotto, esercitando contestualmente il diritto di recesso (il medesimo giorno della consegna). Contemporaneamente inviava comunicazione alla società finanziaria per la risoluzione del contratto di finanziamento e la comunicazione che non avrebbe proceduto al pagamento delle rate. 
L’Adiconsum interessata della cosa inviava reclamo sia nei confronti del venditore che della società finanziaria, che nel frattempo aveva già inviato segnalazione negativa ai Sistemi d’Informazione Creditizia a carico del consumatore, qualificandolo di fatto come "cattivo pagatore". 
Nella corposa corrispondenza intercorsa con la Finanziaria, la stessa reclamava la validità del contratto di finanziamento richiamandosi al principio della non esistenza di un rapporto di esclusiva con il venditore, ed insisteva sulla legittimità del contratto di finanziamento, delle richieste di pagamento e della segnalazione ai SIC. 

L’Adiconsum Marche presentava ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, richiamando anche il principio del contratto di credito collegato al contratto di acquisto, sancito dal decreto 141/10, secondo cui la risoluzione del contratto di acquisto comporta la risoluzione anche del contratto di finanziamento collegato, decreto non ancora in vigore al momento dell’acquisto, ma principio già ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza e dallo stesso Collegio giudicante, e richiedendo il risarcimento al consumatore del danno reputazionale conseguente all’indebita segnalazione negativa. 

La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario accoglie in pieno le richieste formulate, dichiarando l’intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento, ordinando alla finanziaria l’immediata cancellazione del nominativo del consumatore dai Sistemi di Infomazioni Creditizie, e riconoscendo il risarcimento dei danni non patrimoniali al consumatore, nella misura di € 1.000,00. 

Una vittoria che ancora una volta premia l’impegno dell’associazione a favore della tutela dei diritti del consumatore, la costanza dell’aggiornamento funzionale all’ottenimento di sempre maggiori competenze, anche e in maniera particolare in settori particolarmente complessi e spinosi come quello bancario – finanziario.