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  • Covid 19: congedi e misure per le famiglie

Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n.30 contiene misure particolari per le famiglie con figli fino ai 16 anni.

Il genitore lavoratore dipendente, che convive con il figlio di età fino a 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere lavoro agile nei casi di:

 per un periodo in tutto o in parte della durata della Didattica A Distanza;

 per la durata dell’infezione da SARS COVID –19 del figlio;

 per durata della quarantena del figlio disposta dai servizi sanitari.

Nel caso in cui non sia possibile svolgere lavoro agile: ai genitori lavoratori dipendenti con i figli minori di 14 anni per i casi di cui sopra oppure con disabili con gravità accertata (L. n. 104/92 art. 4 c. 1) è riconosciuto periodo di congedo. I genitori in maniera alternata possono assentarsi dal lavoro e ottenere un’indennità sostitutiva della retribuzione del 50% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Lo stesso beneficio è concesso ai genitori di figli disabili con gravità accertata (L. n.104/92 art. 4 c. 1) , in caso di sospensione scolastica o chiusura dei centri diurni.

I congedi parentali di cui agli art. 32 e art. 33 D.L.gs 151/01 richiesti dai genitori e fruiti dal 1° gennaio 2021 fino all’entrata in vigore del decreto possono essere convertiti in congedi con indennità e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Ai genitori lavoratori dipendenti con figli da 14 a 16 anni uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza il riconoscimento dell‘indennità e della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus Baby Sitting di 100 euro alla settimana per acquisto di servizi baby sitting per figli minori di 14 anni e sospesi dalla scuola causa COVID-19 alle lavoratrici e ai lavoratori:

 iscritte/i alla gestione separata INPS e autonomi;

 del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per l’emergenza Covid-19;

 del sistema sanitario pubblico e privato accreditato, medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio sanitari.

Il bonus è erogato tramite il libretto di famiglia o direttamente al richiedente in caso di iscrizione ai centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi e ricreativi territoriali e ad altri servizi per la prima infanzia.

Il bonus non è compatibile con il bonus nido o se l’altro genitore accede al lavoro agile oppure al congedo con indennità.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle sedi CISL