• Home/
  • Indennità di sospensione: cessazione prelievo del 5,84%

L’ Inps con  Messaggio n. 8668 dello scorso 29 marzo, comunica che, dal 1 gennaio 2010, cessano di avere efficacia le disposizioni fornite con precedente Messaggio 4929 del 17 febbraio 2010.  Con tale inversione di rotta, seguita ad un rovesciamento di posizioni da parte del Ministero del lavoro, dal 1 gennaio 2010 ai lavoratori percettori dell’indennità di sospensione con integrazione a carico degli enti bilaterali, ai sensi dell’art.19, co. 1 della legge 2/2009,  http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm non  verrà più detratto il 5,84% a titolo di contribuzione. Come sapete, la Cisl si è spesa molto per ottenere tale risultato, anche con una presa di posizione congiunta tra confederazioni sindacali e associazioni datoriali artigiane. La precedente posizione, infatti, oltre ad essere illegittima, era anche in netto contrasto con l'importanza che la legislazione affida alla bilateralità in materia di ammortizzatori sociali nonché con  l'impostazione esplicitamente favorevole alla bilateralità del Ministero del Lavoro.

12 aprile 2010