L’Inps rende noto che, a seguito delle novità legislative introdotte dal Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, che non consente più l’acquisto di “buoni lavoro” (voucher), ha chiesto al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia di poter continuare ad emettere voucher baby sitting – contributo asilo nido, di cui all’art.4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012 secondo le modalità già individuate. A seguito della risposta affermativa è possibile pertanto per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
La legge di bilancio 2017 ha prorogato per il biennio 2017-2018 il beneficio che resta in vigore sia per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni), sia per le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni).
Le prime due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Le lavoratrici autonome o imprenditrici devono aver concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e avere ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare.
Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati e le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità secondo la Legge 4 agosto 2006, n. 248.
DECORRENZA E DURATA Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice dipendente. Alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici il contributo è erogato per un periodo massimo di tre mesi.
QUANTO SPETTA L'importo del contributo è di massimo 600 euro mensili. Per le lavoratrici part-time il contributo è ricalcolato in proporzione alla minore entità della prestazione lavorativa. Il contributo per l'asilo nido viene erogato con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell'importo di 600 euro mensili. Il contributo verrà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell'elenco pubblicato sul sito INPS. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro corrisposti esclusivamente in modalità telematica.
QUANDO FARE DOMANDA Le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata possono presentare la domanda negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità. Le lavoratrici autonome e imprenditrici possono presentare la domanda dopo aver concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità ed entro l'anno di vita del minore. Si può presentare la domanda di accesso al beneficio per ciascun figlio purché ne ricorrano i requisiti. L'INPS provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
COME FARE DOMANDA La domanda va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, o tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; oppure attraverso enti di patronato come l’INAS-CISL.
Nella domanda la madre deve indicare:
Per il pagamento del contributo gli asili è necessario inviare alla struttura provinciale INPS territorialmente competente la delegazione liberatoria di pagamento e la dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l'acquisto dei servizi dell'infanzia. Tali documenti sono indispensabili per il pagamento delle fatture relative all'erogazione dei servizi per l'infanzia.