L’aumento incontrollato dei prezzi dell’energia e il conseguente incremento delle difficoltà economiche dei consumatori sono resi ancor più gravi da iniziative che alcuni operatori del settore energetico stanno intraprendendo, che si configurano come vere e proprie violazioni della regolazione di settore.
Numerose sono le segnalazioni di consumatori ai nostri sportelli per violazioni dell’art. 3 del DL Aiuti Bis, principale novità nel contesto delle variazioni unilaterali di contratto, nonché per utilizzi impropri degli strumenti del recesso del venditore e della risoluzione per eccessiva onerosità.
In sostanza, alcuni fornitori di energia elettrica o gas, approfittando del rincaro dei costi di approvvigionamento dell’energia, stanno inviando comunicazioni con le quali informano dell’applicazione di variazioni unilaterali del contratto, vietate dal suddetto art. 3 del DL Aiuti Bis (ora convertito dalla Legge n. 142 del 21-09-2022). Il governo ha previsto la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale fino al 30 aprile 2023, pertanto i venditori di energia non possono applicare aumenti alle tariffe fino a quella data. Sempre fino al 30 aprile 2023 (comma 2) il decreto definisce “inefficaci” i preavvisi comunicati prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Caso ancor più grave di condotta commerciale scorretta, che mira ad aggirare il divieto imposto dal decreto, è la pratica del recesso del gestore dal contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta. In questi casi la società di vendita invita il consumatore a sottoscrivere un nuovo contratto, avvisandolo che, in mancanza, il vecchio contratto verrà cessato e, di conseguenza, passerà per la luce al Servizio di maggior tutela e per il gas al Fornitore di ultima istanza, notoriamente più caro. In proposito si evidenzia che per i c.d. clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), l’Arera (Autorità pubblica di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambientea) ha stabilito che la facoltà di recesso in capo al venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero può essere esercitata solo se sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi. Nei numerosi casi che ci sono stati segnalati il recesso ha effetto quasi immediato, con la conseguenza che i consumatori vengono informati quando il contratto è stato già risolto dal gestore, con gravi pregiudizi per gli stessi.
L’Associazione dei Consumatori Adiconsum Marche è pronta ad intervenire ogni qualvolta vengano adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato, ed invita tutti gli utenti a rivolgersi agli sportelli dell’Associazione per segnalare i comportamenti scorretti ed ottenere la giusta tutela.