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  • Piano famiglie: sospensione delle rate del mutuo

Sintesi a cura di Adiconsum Marche MutuiIN DATA 18 DICEMBRE 2009 E’ STATO SOTTOSCRITTO L’ACCORDO TRA LE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E L’ABI PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI. A) COSA PREVEDE: 1.  SOSPENSIONE PER ALMENO 12 MESI E PER UNA SOLA VOLTA DELLE RATE     DEL MUTUO; SONO COMPRESE ANCHE LE RATE SCADUTE E NON PAGATE     PURCHE’ IL RITARDO NEL PAGAMENTO NON SIA SUPERIORE A 180     GIORNI CONSECUTIVI; IN QUESTO CASO LA SOSPENSIONE OPERA DAL      MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA PRIMA RATA NON PAGATA. 2.  LA SOSPENSIONE PUO’ AVVENIRE IN DUE MODI:     - SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE ( GLI INTERESSI        CONTINUANO AD ESSERE PAGATI ALLE SCADENZE ORIGINARIE)     - SOSPENSIONE DELL’INTERA RATA ; IN QUESTO CASO GLI INTERESSI        MATURATI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE VENGONO RIMBORSATI A          PARTIRE DALLA RIPRESA DELL’AMMORTAMENTO CON PAGAMENTI         PERIODICI AGGIUNTIVI RISPETTO ALLE RATE IN SCADENZA. 3.  ALLA RIPRESA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLUNGAMENTO DELLA      DURATA DEL RIMBORSO PER UN PERIODO PARI ALLA SOSPENSIONE. 4.  LA SOSPENSIONE NON COMPORTA ALCUNA SPESA DI ISTRUTTORIA O      COMMISSIONE, NE’ L’APPLICAZIONE DI INTERESSI DI MORA. 5.  LA SOSPENSIONE PUO’ ESSERE RICHIESTA DAL 1 FEBBRAIO 2010 AL 31      DICEMBRE 2011 UTILIZZANDO UN APPOSITO MODULO SOTTOSCRITTO      DA TUTTI I COINTESTATARI. 6.  LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE APPROVATA ENTRO 45 GIORNI E LA      SOSPENSIONE SARA’ OPERATIVA ENTRO 45 GG. LAVORATIVI      DALL’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA. 7.  IN CASO DI ESITO NEGATIVO ( PER MANCANZA DEI REQUISITI), LA      BANCA DOVRA’ FORNIRE RISPOSTA ENTRO 15 GIORNI LAVORATIVI      DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.      NEL CASO DI MANCATA RISPOSTA LA DOMANDA SI INTENDERA’ ACCOLTA B) CONDIZIONI CHE DETERIMANO LA SOSPENSIONE: 1.  CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (ECCEZIONI:       PENSIONAMENTO, LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, DIMISSIONI      DEL LAVORATORE) 2.  CESSAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E      CONTINUATIVA, DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA COMMERCIALE      (ECCEZIONI : CESSAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER      GIUSTA CAUSA O RECESSO DEL LAVORATORE NON PER GIUSTA CAUSA) 3.  MORTE O CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA 4.  SOSPENSIONE DEL LAVORO O RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO PER      ALMENO 30 GIORNI, ANCHE IN ATTESA DELL’EMANAZIONE DEI      PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO ( C.I.G., ALTRI      AMMORTIZZATORI SOCIALI) N.B.: TALI EVENTI DEVONO VERIFICARSI TRA:            1 GENNAIO 2009 E 31 DICEMBRE 2010  C) QUALI MUTUI RIENTRANO NEL PROVVEDIMENTO: 1.  MUTUI IPOTECARI ACCESI DA PERSONE FISICHE PER ACQUISTO,      COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE; 2.  MUTUI DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 150.000,00; 3.  ANCHE MUTUI CARTOLARIZZATI, RINEGOZIATI, OGGETTO DI      PORTABILITA’ N.B.: CONDIZIONI SOGGETTIVE: IL REDDITO IMPONIBILE DEL          RICHIEDENTE  NON DEVE ESSERE   SUPERIORE A 40.000 EURO ANNUI: D) MUTUI ESCLUSI: 1.  MUTUI DI DURATA ORIGINARIA INFERIORE A 5 ANNI; 2.  MUTUI CHE FRUISCONO DI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE; 3.  MUTUI PER I QUALI SI USUFRUISCA GIA’ DI INTERVENTI DI      SOSPENSIONE OFFERTI DALLA PROPRIA BANCA. 4.  MUTUI A TASSO VARIABILE, MA CON RATA FISSA E DURATA VARIABILE; 5.  MUTUI DOVE SIA PRESENTE UN’ASSICURAZIONE CHE COPRA GLI EVENTI      DI CUI AL PUNTO B ( ES. : ASSICURAZIONE PERDITA IMPIEGO, MORTE ,      INVALIDITA’ O NON AUTOSUFFICIENZA ECC.),  PURCHE’ COPRA ALMENO      GLI IMPORTI DELLE RATE OGGETTO DELLA SOSPENSIONE 6.  RITARDO NEI PAGAMENTI SUPERIORE A 180 GG. CONSECUTIVI GIA’ AL      MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 7.  RITARDO INFERIORE A 180 GG. MA AVVENUTO PRIMA DEL VERIFICARSI      DEGLI EVENTI CHE CONSENTONO L’ACCESSO AL BENEFICIO; 8.  MUTUI PER I QUALI SIA GIA’ INTERVENUTA LA DECADENZA DAL      BENEFICIO DEL TERMINE O SIA STATA AVVIATA PROCEDURA      ESECUTIVA; L’ADESIONE DELLE BANCHE E’ SU BASE VOLONTARIA ( Ma secondo l’ABI  l’adesione sarà consistente), E POTRANNO ADERIRE DECIDENDO DI SOSPENDERE SOLTANTO LA QUOTA CAPITALE. IN CASO DI ADESIONE LA BANCA POTRA’ APPORTARE  MODIFICHE SOLO IN CASO DI CONDIZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO. LA MODULISTICA DOVRA’ ESSERE PUBBLICATA SUL SITO DELL’ABI, SUI SITI DELLE SINGOLE BANCHE E MESSA A DISPOSIZIONE  DELLA CLIENTELA PRESSO LE SINGOLE AGENZIE. LA MODULISTICA E’ INOLTRE DISPONIBILE PRESSO LE SEDI ADICONSUM. Per ulteriori informazioni contattare Loredana Baldi