Addì 15 marzo 2011, in Pesaro Tra Confindustria Pesaro Urbino, nelle persone del Direttore Generale avv. Salvatore Giordano, dell’avv. Stefano Clini, della Dott.ssa Cristina Petroccione e dell’avv. Daniele Tanoni e C.G.I.L. provinciale, nella persona della Dott.ssa Loredana Longhin C.I.S.L. provinciale, nella persona del Dott. Sauro Rossi U.l.L. provinciale, nella persona del Sig. Paolo Rossini premesso che con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all’art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività” per il periodo di imposta 2011; si conviene quanto segue Per l’anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia di Pesaro Urbino sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell’agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell’anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile, dalle indicazioni ministeriali e da quelle dell’Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 —2010. Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Pesaro Urbino. Le imprese informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell’attuazione della presente intesa. Nelle imprese in cui non fosse costituita la RSU le parti valuteranno le modalità di un’azione informativa congiunta nei confronti dei lavoratori mirata ad illustrare i contenuti del presente accordo. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali, che le parti si impegnano a promuovere per favorire l’estensione dei benefici del presente accordo e per qualificare la contrattazione nel territorio. Le parti si incontreranno periodicamente per verificare l’applicazione del presente accordo e la sua congruità con eventuali ulteriori indicazioni di carattere normativo e/o amministrativo. Letto, confermato e sottoscritto. p. Confindustria Pesaro Urbino p. la CGIL p. la CISL p. la UIL