L’ art. 23 del D.lgs 150/2015 ha introdotto un nuovo strumento di politica attiva denominato Assegno di Ricollocazione (Adr), destinato ai percettori di NASPI da almeno 4 mesi, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca del lavoro. La platea dei potenziali destinatari dell'assegno di ricollocazione è stata recentemente ampliata, ai beneficiari del Reddito di Inclusione (art. 6, comma 4 D.lgs 147/2017) e ai lavoratori coinvolti nell'accordo di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagni per riorganizzazione aziendale e crisi (art. 24 bis D.lgs 148/2015, introdotto da art. 1 comma 136 L. 205/2017).
Le modalità per la richiesta dell'assegno di ricollocazione da parte di queste due ultime categorie di soggetti non sono ancora operative e saranno definite in una fase successiva. Lo scopo è, quindi, quello di aiutare le persone a migliorare la possibilità di trovare la propria ricollocazione nel mondo del lavoro. Dopo una sperimentazione dell’assegno di ricollocazione, condotta nel 2017, L’Anpal con Delibera n. 14/2018 ha definito le modalità operative e l’ammontare della fase a regime dell’ Assegno di Ricollocazione.
Al soggetto che richiede l’ assegno di ricollocazione viene offerto un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione che ha una durata di 6 mesi, prorogabili per altri 6. Il servizio termina anticipatamente in caso di risultato occupazionale che si sostanzia in un contratto di lavoro di durata almeno pari a 6 mesi.
Il servizio di assistenza alla ricollocazione si compone di due prestazioni principali:
Chi può richiederlo?
a) Disoccupati che percepiscono la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) da più di 4 mesi (per questi soggetti le modalità sono già state definite all’interno della Delibera Anpal n. 14/2018 e quindi la possibilità di richiedere l’ AdR è operativa dal 14 maggio 2018 )
b) Beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio (le modalità di identificazione di tali beneficiari saranno definite con successivo provvedimento da definire in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - possibilità di richiedere l’ AdR non ancora operativa).
c) Lavoratori coinvolti nell’ accordo di ricollocazione di cui all’art. 24 bis D.lgs 148/2015 (le modalità per la richiesta anticipata da parte di questi lavoratori saranno definite con successivi provvedimenti da definire in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - possibilità di richiedere l’ AdR non ancora operativa).
I potenziali beneficiari, già impegnati in misure di politica attiva analoghe o non compatibili erogate da amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, non potranno fare richiesta dell’ Assegno di ricollocazione per tutta la durata della misura in corso. La richiesta della misura dell’assegno di ricollocazione è volontaria, ma comporta il meccanismo della condizionalità.
Potrà essere presentata dal disoccupato percettore di Naspi da oltre 4 mesi, telematicamente attraverso il portale Anpal o rivolgendosi direttamente al CpI (Centro per l’ Impiego) competente, inoltre, a partire dal 28 maggio 2018 per il tramite degli Istituti di Patronato convenzionati, tra cui l’ INAS Cisl. Contestualmente alla domanda per l’ Adr, si fissa anche il primo appuntamento con il soggetto scelto dal destinatario per l’erogazione del servizio di assistenza intensiva che potrà essere un centro per l’impiego (anche diverso da quello in cui il soggetto ha perfezionato il patto di servizio personalizzato) o un soggetto privato accreditato.
Entro 24 ore successive alla domanda di AdR, l’ Anpal effettua una verifica all’ INPS in ordine alla fruizione della NASPI ed in caso di risposta affermativa , valida la domanda , dandone comunicazione al Centro per l’ Impiego competente. Il centro per l’impiego competente per territorio (domicilio del richiedente), dopo aver verificato la mancata esistenza di misure di politiche attive incompatibili , rilascerà entro i successivi 7 giorni l’ Adr, oppure rifiuterà la richiesta con atto motivato. Decorso tale periodo l ’ Adr sarà rilasciato con il meccanismo del silenzio assenso.
Avvio della fase a regime Come funziona?
È importante chiarire subito che l’Adr non interrompe la fruizione dell’indennità di sostegno al reddito (Naspi). L’ assegno non si sostanzia in denaro a favore del destinatario, ma in un buono (voucher), di importo variabile, da spendere per ottenere un servizio di assistenza intensiva al fine di una possibile ricollocazione. Il destinatario può scegliere di spendere l’assegno di ricollocazione, presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati.
L’ importo dell’ Adr (compreso tra 250 e 5.000 euro) varia a seconda dei seguenti parametri:
L’ente erogatore del servizio, sia pubblico che privato, ha diritto all’importo previsto dall’assegno di ricollocazione a risultato occupazionale raggiunto. Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l’esito occupazionale sono i seguenti:
Quali sono i soggetti erogatori nella Regione Marche?
Abbiamo già detto che la competenza esclusiva in termini di rilascio dell’ Adr è in capo al Centro per l’Impiego dove il soggetto ha stipulato il patto di servizio personalizzato. Il destinatario dell’ Adr potrà, però, scegliere il soggetto erogatore da cui farsi assistere nella ricerca intensiva alla ricollocazione scegliendo discrezionalmente nell’ ambito regionale uno dei 13 centri per l’impiego esistenti oppure optare per uno dei soggetti accreditati a livello nazionale e regionale consultabili sul sito dell’ Anpal (https://servizi.anpal.gov.it/Operatori/Pagine/AccreditamentoNazionale.aspx).
IAL Marche è soggetto privato accreditato all’ Adr per le sedi di Ancona e Pesaro.
Condizionalità: quali obblighi in capo al destinatario ed al soggetto erogatore?
Per la buona riuscita del servizio di assistenza alla ricollocazione deve impegnarsi sia il percettore sia il soggetto erogatore scelto. Il soggetto erogatore è tenuto a:
Il destinatario dell’ Adr che senza giustificato motivo non partecipa agli incontri e alle attività concordati con l’ente prescelto, incorre in una delle seguenti sanzioni (condizionalità) con riferimento all’indennità Naspi:
Inoltre in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo, si decade dalla prestazione Naspi e dallo stato di disoccupazione
In attesa della nuova disciplina sull’offerta di lavoro congrua prevista dal D.Lgs. 150/2015 si applicano le norme previste dall’art. 4 commi 41 e seguenti della L. 92/2012. Ne consegue che è considerata congrua un’offerta che soddisfa entrambi questi requisiti:
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO QUI: