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In dirittura di arrivo il Voucher di conciliazione a sostegno della genitorialità erogato dall'INPS. La Legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, ha introdotto misure per garantire maggiori servizi e rafforzare la tutela della genitorialità. Tali provvedimenti legislativi hanno avuto la loro implementazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n.37/13) del D.I. del 22/12/2012 che attua le misure introdotte, in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014, e 2015; inoltre l’INPS, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, ha fornito le istruzioni operative in merito e le modalità per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla legge a sostegno della genitorialità.

Le domande per il contributo potranno essere presentate all'INPS dal 1° luglio al 10 luglio 2013.

Si ricorda che alla madre lavoratrice dipendente, al termine del congedo di maternità (obbligatorio), in alternativa al congedo parentale e solo per gli undici mesi successivi al congedo obbligatorio per un massimo di sei mesi, sono riconosciuti voucher spendibili per servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Tale contributo potrà essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale.

Il voucher potrà essere richiesto anche: dalle lavoratrici Dipendenti (escluse per il momento quelle pubbliche), da coloro che sono Iscritte alla Gestione Separata, comprese le libere professioniste dalle madri adottive o affidatarie.

Non possono usufruire del beneficio le donne già esentate dal pagamento delle rette dei servizi pubblici o privati accreditati per l’infanzia e che godono di contributi per le politiche attive, le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione. Invece le donne, i cui figli sono già nati, possono farne richiesta, così come le gestanti, la cui data presunta del parto è prevista entro quatto mesi dalla scadenza del bando.

Importo, durata e modalità del beneficio L’importo del voucher è di 300 euro mensili per massimo sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere. Le lavoratrici part time ne possono usufruire in misura proporzionale all’entità della prestazione lavorativa. Coloro che sono Iscritte alla Gestione Separata, fino ad un massimo di tre mesi.

Nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi all’infanzia o dei servizi privati accreditati (es. nidi) questi saranno pagati direttamente dall’INPS alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della  struttura,  della documentazione richiesta attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di € 300 mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. La struttura prescelta dovrà essere una di quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’INPS (vedi www.inps.it)

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro.

Per approfondimenti vai al Bando pubblicato sul sito dell' Inps