Nel processo di fusione tra la Bcc di Ancona e la Bcc di Falconara, nonostante i ripetuti richiami al rispetto dei termini stabiliti dal contratto nazionale di categoria, i quali prevedevano che le due banche convocassero le organizzazioni sindacali (almeno 30 giorni prima delle assemblee straordinarie dei soci per l’approvazione della fusione), queste ultime si sono guardate bene dal farlo evitando il dovuto confronto.
Confronto nel quale le banche dovevano consegnare un apposito documento di sintesi nel quale venivano illustrati i seguenti aspetti:
a) i motivi del programmato processo di fusione; b) le conseguenze giuridiche economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;
ciò al fine di attivare la necessaria procedura di confronto, tra aziende e organizzazioni sindacali, con l’obiettivo ultimo di prevenire potenziali conflitti collettivi.
Confronto che, come più volte dichiarato dalle stesse banche, attiveranno soltanto dopo che le assemblee straordinarie dei soci avranno espresso il loro parere sulla fusione.
In questo modo verrebbe vanificata o, quantomeno ridotta, l’azione sindacale a tutela dei dipendenti, impedendo di fatto la prevenzione dei conflitti collettivi che si voleva perseguire con tale norma contrattuale.
Impedimento che ha già esercitato i suoi effetti con le organizzazioni sindacali che hanno presentato in tribunale un ricorso per comportamento antisindacale contro le due Bcc interessate dalla fusione.