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  • Genitorialità, più tutele dal 2026:congedo parentale fino a 14 anni e più giorni per la malattia dei figli

Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti novità per le famiglie. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 219-220) rafforza infatti le tutele previste dal D.Lgs. 151/2001, il Testo Unico su maternità e paternità, ampliando sia i limiti di età per il congedo parentale sia i giorni di assenza per la malattia dei figli. 

La modifica più significativa riguarda l’età del figlio: il congedo parentale potrà essere fruito fino ai 14 anni di vita, rispetto al precedente limite di 12. Per i figli tra i 12 e i 14 anni sarà possibile utilizzare eventuali periodi di congedo residui entro il nuovo limite anagrafico. La nuova disciplina si applica ai periodi fruiti a partire dal 1° gennaio 2026. In caso di adozione o affido, il congedo potrà essere utilizzato entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Restano invece invariati i limiti complessivi di durata: non aumentano i mesi o i giorni massimi disponibili, ma si amplia la finestra temporale entro cui possono essere utilizzati. I genitori possono verificare i giorni residui attraverso il servizio online INPS “Domande di maternità e paternità”, accedendo alla funzione “Consulta Contatori congedo parentale”.

La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica tramite SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile rivolgersi al patronato INAS CISL Marche, che offre assistenza, gratuita agli iscritti CISL,  nella presentazione della richiesta, nella verifica dei requisiti e nel monitoraggio dell’esito della pratica.  Per la domanda occorrono: documento di identità e codici fiscali, dati del datore di lavoro, periodo richiesto; in caso di adozione o affido, il provvedimento e la data di ingresso in famiglia.

Novità anche sul fronte delle assenze per malattia dei figli. I giorni non retribuiti di assenza dal lavoro passano da 5 a 10 all’anno per ciascun genitore. Si amplia inoltre il limite di età: i permessi potranno essere utilizzati per la malattia di ogni figlio fino ai 14 anni, mentre in precedenza il diritto era limitato alla fascia tra i 3 e gli 8 anni. Per usufruirne è necessario il certificato di malattia rilasciato dal medico curante del Servizio sanitario nazionale, trasmesso secondo le consuete modalità telematiche. Il lavoratore deve comunicare l’assenza al datore di lavoro; non è richiesta la presentazione di una domanda di indennità all’INPS.

Le misure rappresentano un intervento mirato a rafforzare il sostegno alla genitorialità e a favorire una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, in una fase in cui la cura dei figli si estende ben oltre la prima infanzia.