L’impegno per la tutela della salute è previsto dalla nostra Costituzione art. 32 (tutela della salute come fondamentale diritto), dall'art. 2087 cod.civ. (che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro), dall'art.9 della legge 300/1970 (che sancisce il diritto dei lavoratori di controllare l’applicazione delle nome di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,di promuovere l’attuazione delle misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica); sarà il T.U. n.81/2008 e succ.modifiche a introdurre nella normativa il principio della prevenzione di genere, quindi salute e sicurezza non sono più considerate "neutre".
All'art.1 del T.U. il legislatore interpreta la parità di trattamento " ....garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati ".
L'Istat nel 2018 ha valutato un aumento dell'occupazione femminile al 49% con la evidente necessità di continuare nell'incremento delle ricerche nelle diverse realtà lavorative, con specifici fattori di rischio per la salute di genere.
La tutela della gestazione e della maternità è stata la prima e importante normativa rivolta alle donne; in seguito si è iniziato a prendere in considerazione altri aspetti fisiologici femminili che posso incidere nella salute e nel benessere lavorativo.
La specificità dei sessi nell'ambito lavorativo è una conquista essenziale per la conoscenza e la valutazione dei rischi. Con il superamento delle ricerche "neutre" si è pervenuti all'integrazione degli studi e all'emersione di effetti nocivi che per anni sono stati sottovalutati. Ad esempio gli studi sui rischi delle sostanze tossiche nel lavoro, tradizionalmente effettuati su uomini, ora vengono misurati anche sulle lavoratrici per la possibile rispondenza differente dai lavoratori. Nel settore tessile si manifestano in prevalenza sulle donne disturbi come asma e allergie , mentre i rischi nel sollevamento di pesi , nello spostamento di carichi, nella fatica fisica e difetti di postura emergono nelle pulizie e nelle mansioni di assistenza e cura.
Nelle recenti ricerche risulta che i principali fattori di rischio correlati agli effetti della salute riproduttiva sono di diversa natura. Vengono distinti in agenti chimici, agenti biologici e agenti fisici: gli agenti chimici riscontrabili nella industria galvanica, preparazioni di vernici e insetticidi, uso di solventi, lavori agricoli , sanità, industria farmaceutica ecc.
A questi specifici rischi è collegato indubbiamente il fondamentale aspetto organizzativo che si traduce con la turnazione, particolari orari di lavoro, le posture inadeguate e lo stress psicosociale.
La dimensione del problema è riscontrabile anche nella relazione tra condizioni lavorative e la sindrome da stress lavoro-correlato innescato da cause provenienti dalla prestazione come l'eccessivo carico di lavoro, la violenza psicologica, il demansionamento, il mobbing, l'emarginazione, le molestie sessuali, la mancanza di ruoli determinati, e altre vessazioni subite nell'ambiente lavorativo. Queste sono ritenute le principali cause della sindrome della depressione e delle malattie psicologiche, che possono essere risolte solo considerandole un serio rischio lavorativo che si può superare con l'adeguamento alle normative.
Decisamente di rilievo il tema della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, dove la prevenzione e protezione aziendale non può essere mai generica; C.Cass.sent.12/01/2018 " “Il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità...tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda..." .
Come scritto nella sentenza della Cassazione le misure che l'imprenditore deve attuare sono specifiche, si definiscono tipizzate se previste dalle norme , ovvero atipiche se non previste, ma desumibili dall'art.2087 cod.civ.
L'accordo europeo 2007 tra le parti sociali prevede la stipula di un importante strumento aziendale che, negli ultimi anni, si è realizzato anche nelle Marche . Un accordo stipulato per prevenire e contrastare la violenza e le molestie di genere nelle Aziende, con la sottoscrizione delle sigle sindcali (CISL,CGIL e Uil) , Confindustria e altre associazioni imprenditoriali. Questi specifici accordi sono stipulati a livello regionale, provinciale, ma anche in sede aziendale.
Inoltre, in materia di formazione e informazione delle lavoratrici e dei lavoratori la previsione è esplicita nel T.U. 81/2008 ; già nella raccomandazione CEE92/131 del 27/11/1991 viene espressamente indicata la formazione dei dipendenti indispensabile per individuare i fattori che possano rendere l'ambiente di lavoro esente da molestie e violenze; il fine è rendere consapevole ciascuna lavoratrice e lavoratore delle proprie responsabilità, tanto da convincere il molestatore dell'inamissibilità dei suoi comportamenti.
Le parti sociali e le Aziende hanno iniziato a concretizzare questo percorso in un contesto ancora disomogeneo dove, accanto ad imprese virtuose altre non sono ancora sufficientemente sensibilizzate, con lavoratrici/tori non pienamente consapevoli dei rischi. Gli infortuni, mortali e non , le malattie professionali e le malattie psicosociali possono essere prevenute con una organizzazione aziendale competente, che aderisca alla normativa del T.U.81/2018 , al fine di evitare anche i danni economici e le conseguenti spese sanitarie.