Il 26 maggio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 67/2011 per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, usuranti appunto, in attuazione alla delega prevista nella legge 183 del 2010 “c.d. Collegato lavoro”. Si è, a tutt’oggi, in attesa della pubblicazione del Decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro. Comunque va specificato che la norma si applicherà esclusivamente ai lavoratori dipendenti individuati in categorie particolarmente impegnate in lavori usuranti e già elencati nel Decreto del Ministero del Lavoro del 1999 cd. Decreto Salvi e cioè: ° lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con continuità e prevalenza; ° lavori nelle cave, ovvero mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; ° lavori in cassoni ad aria compressa; ° lavori svolti dai palombari; ° lavori ad alte temperature ( lavoratori addetti alle fonderie di 2^ fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; ° lavorazione del vetro cavo; ° lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti, con carattere di continuità e prevalenza, ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; ° lavori di asportazione dell’amianto. Inoltre lavoratori dipendenti notturni che possano far valere, con le modalità indicate dalla legge, una permanenza minima nel periodo notturno: A) per almeno tre ore – dalle 24 alle 5 del mattino – per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; B) nel quadro di una organizzazione a turni, per almeno sei ore nel predetto periodo notturno e per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno: - Per coloro che maturano i requisiti nel periodo fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009: non inferiore a 78 giorni - Per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009: 64 giorni Sono compresi anche conducenti di mezzi pubblici pesanti, con capienza superiore a 9 posti. In cosa consiste il beneficio introdotto dal Decreto ? In favore dei soggetti di cui sopra ( elenco non dettagliato per ragioni di sintesi), la norma stabilisce che l’accesso a pensione di anzianità – in presenza di almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età – è concesso: A) A regime ( dall’1.1.2013) con una riduzione dell’età anagrafica prevista massimo di tre anni ( comunque non inferiore a 57 anni); B) Nel periodo transitorio ( 2008-2012) la riduzione dell’età e della quota risulta inferiore: - 1/1/2008-30/6/2009 riduzione di un anno; - 1/7/2009-31/12/2009 meno 2 anni e quota meno 2 unità (quota 93 ed età 57 anni) - Anno 2010 meno 2 anni di età e meno 1 unità per la quota (quota 94 e 57 anni) - Anni 2011 e 2012 meno 3 anni e meno 2 unità (quota 94 e 57 anni) - Dal 2013 meno 3 anni e meno 3 unità (quota 94 e 58 anni) In assenza di decreto attuativo è comunque consigliabile, per chi ritiene di poter avere le condizioni, cominciare a verificare, presso l’INAS, se ci sono possibilità di beneficiare delle disposizioni previste dalla norma. La prima scadenza utile per inoltrare le domande è il 30 settembre.
Delio Mattiacci Direttore Regionale Patronato INAS-CISL Marche
Ancona, 28 maggio 2011