Normativa

19/06/2014 Macroregione Adriatico Ionica: la Commissione lancia ufficialmente la comunicazione e il piano d'azione
La Commissione europea ha lanciato ufficialmente una nuova strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica sotto forma di una comunicazione e di un piano d'azione per aiutare i suoi 70 milioni di cittadini a trarre vantaggio da una più stretta cooperazione in settori come la promozione dell'economia marittima, la protezione dell'ambiente marino, il completamento dei collegamenti nel settore dei trasporti e dell’energia e la promozione del turismo sostenibile. Qui trovi il testo ufficiale della comunicazione in italiano Qui il piano di azione in inglese Qui il documento analitico in inglese La strategia offrirà inoltre ai candidati e candidati potenziali all'adesione una preziosa opportunità di collaborare con gli Stati membri, in particolare contribuendo all'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea. Si tratta della prima "strategia macroregionale dell’UE" con un numero così elevato di paesi extraunionali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia) che hanno collaborato con Stati membri dell'UE (Croazia, Grecia, Italia e Slovenia). La strategia riguarda principalmente le opportunità dell'economia marittima: "crescita blu", connettività terra-mare, connettività dell'energia, protezione dell’ambiente e turismo sostenibile, tutti settori destinati a svolgere un ruolo cruciale nel creare posti di lavoro e stimolare la crescita economica nella regione. Il punto di partenza è la strategia marittima per il mare Adriatico e il Mar Ionio , adottata dalla Commissione il 30 novembre 2012 e ora incorporata nella strategia. Johannes Hahn, Commissario responsabile per la Politica regionale, ha dichiarato: "Lavorare assieme per affrontare sfide comuni e promuovere le potenzialità condivise è una scelta estremamente logica. Quella adriatico-ionica sarà la terza strategia macroregionale europea. C'è un insegnamento che i paesi partecipanti dovrebbero trarre dalle strategie del Mar Baltico e del Danubio: l'importanza di concentrarsi su poche priorità con una forte leadership politica per incidere davvero. Inoltre, in una regione che in anni recenti ha visto alcuni dei più gravi conflitti in Europa, la strategia per la regione adriatico-ionica, con la cooperazione tra paesi dell'UE e paesi limitrofi extra UE, potrebbe svolgere un ruolo importante per aiutare l'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea." Maria Damanaki, Commissaria responsabile per gli Affari marittimi e la pesca, ha affermato: "Le sfide marittime che affrontiamo nella regione adriatica e ionica non sono specifiche a un singolo paese: sfruttamento eccessivo della pesca, inquinamento, congestione del traffico, collegamenti di trasporto e turismo stagionale: il solo modo sensato di affrontare tali questioni è con l'unità e la coerenza. Dal momento che esiste un potenziale di crescita in molti di questi settori, il piano d'azione per la macroregione adriatico-ionica può contribuire a far uscire la regione dalla crisi e rimetterne in carreggiata l'economia." Ciascun elemento del piano d'azione è stato coordinato da una coppia di paesi (uno Stato membro dell'UE e un paese non UE): la Grecia e il Montenegro sulla "crescita blu", l'Italia e la Serbia sul tema "Collegare la regione" (reti dei trasporti e dell'energia), la Slovenia e la Bosnia-Erzegovina sulla "qualità ambientale", la Croazia e l'Albania sul "turismo sostenibile". Vi sono inoltre gli aspetti trasversali: il capacity building e la ricerca, l'innovazione e le piccole e medie imprese. La mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, nonché la gestione del rischio di catastrofi, sono principi orizzontali che sottendono tutti e quattro i pilastri.Contesto Il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2012 ha chiesto alla Commissione di presentare una strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica entro la fine del 2014, sulla base delle esperienze delle regioni del Danubio e del Mar Baltico. La strategia appena avviata tiene conto dei risultati della consultazione pubblica online delle parti interessate effettuata tra il settembre 2013 e il gennaio 2014, nonché delle discussioni della conferenza conclusiva delle parti interessate del 6 e 7 febbraio 2014 ad Atene. Oggi essa viene presentata al Consiglio, e si prevede che i leader dell'UE la approveranno nella seconda parte dell'anno in sede di Consiglio europeo sotto la presidenza italiana. Nella relazione di valutazione del 2013 la Commissione ha sottolineato che le nuove strategie macroregionali dovrebbero concentrarsi su un numero limitato di obiettivi ben definiti e che questi obiettivi dovrebbero essere attuati tramite un piano d'azione chiaro. Una relazione del 2014 sulla governance delle strategie macroregionali ha formulato raccomandazioni per rafforzare la leadership e la titolarità politica da parte dei paesi e delle parti interessate. La strategia EUSAIR non accederà a finanziamenti aggiuntivi dell'UE, ma dovrebbe mobilitare e allineare i finanziamenti esistenti a livello nazionale e unionale nonché attirare investimenti privati. In particolare, all'attuazione della strategia contribuiranno i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi ESI), nonché lo strumento di preadesione (IPA). Esempi di progetti indicativi da elaborare nell'ambito di ciascun pilastro: 1) crescita blu Regolari valutazioni degli stock per la gestione di una pesca sostenibile Ricerca di un approccio congiunto alla pianificazione dello spazio marittimo regionale tramite la pianificazione dello spazio marittimo adriatico-ionico (ADRIPLAN) 2) collegare la regione Miglioramento del sistema di comunicazione obbligatoria delle navi nell’Adriatico (ADRIREP) Miglioramento dell'accessibilità delle zone costiere e delle isole vicine Rimozione degli ostacoli agli investimenti transfrontalieri nelle reti energetiche 3) qualità ambientale Scambio delle pratiche ottimali tra le autorità di gestione tramite la rete di aree protette dell’Adriatico (AdriaPAN) Sulla base del progetto CleanSea, ulteriore sviluppo di misure per una gestione efficace sotto il profilo dei costi e di opzioni strategiche per mantenere puliti, sani e produttivi i mari europei 4) turismo sostenibile Facilitazione dell'accesso ai finanziamenti per le start-up nel settore del turismo. 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20/09/2013 Al via gli incentivi per le assunzioni di giovani
Al via gli incentivi per le assunzioni di giovani tra i 18 e i 29 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o senza diploma di scuola media superiore o professionale, previsti dal decreto Lavoro dello scorso giugno (legge 76/2013).L’Inps con la circolare n.131 del 17 Settembre 2013 ha fornito tutte le informazioni operative su come fare domanda per l’ammissione e fruizione del bonus. I nuovi incentivi assunzioni giovani under 30 saranno riconosciuti per gli inserimenti a tempo indeterminato realizzati a partire dal 7 agosto 2013 fino al 30 giugno 2015 in funzione alle risorse disponibili verificate dall’Inps.Il Ministero del Lavoro precisa che in totale sono stati stanziati 794 milioni di euro e nel 2013 saranno erogati 148 milioni. Secondo le stime del Ministro del Lavoro Enrico Giovannini questo intervento potrebbe portare alla creazione di 100mila posti di lavoro per i giovani calcolando gli effetti dello sgravio contributivo fino a 650 euro mensili per le aziende.Cerchiamo di fare chiarezza sul nuovo bonus assunzioni under 30 e sulle modalità per presentare domanda. LAVORATORI AI QUALI SPETTA L’INCENTIVO L’incentivo è riservato alle assunzioni di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che rientrino in una di queste condizioni: - siano senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. RAPPORTI INCENTIVATI Il contributo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato full time o part time, anche di apprendisti (l’apprendistato viene considerato un contratto a tempo indeterminato) e anche di lavoratori domestici. Inoltre il contributo spetta per trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Rientrano anche le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. Il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine per 12 mesi. DECORRENZA In tutta Italia l’incentivo verrà erogato per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015, fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma. Sul sito internet dell’INPS sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia. VINCOLO INCREMENTO NETTO Gli incentivi assunzioni giovani spettano a condizione che l’assunzione determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa. E’ inoltre necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Altre specifiche condizioni di regolarità sono precisate nella circolare Inps. COME FARE DOMANDA Come procedere operativamente? Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando il lavoratore assunto o da assumere e la regione di esecuzione della prestazione lavorativa.La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “76-2013”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.Il modulo sarà scaricabile online seguendo questo percorso dalla home page:servizi on line – per tipologia di utente – aziende consulenti e professionisti – servizi per le aziende e consulenti (autenticazione con codice fiscale e pin) – dichiarazioni di responsabilità del contribuente.All’istanza non deve essere allegata alcuna documentazione.Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse e comunica l’esito al datore di lavoro. A quel punto l’azienda deve segnalare l’avvenuta assunzione all’Inps che verificherà la conformità della documentazione e darà il via libera definitivo all’incentivo. Tutte queste comunicazioni tra Inps e società avverranno per via telematica, tramite il sito internet dell’ente. FONDI DISPONIBILI PER OGNI REGIONE La ripartizione delle risorse, emanata con decreto direttoriale, è stata fatta dal Ministero del lavoro in base a criteri di riparto dei Fondi strutturali:alle Marche sono stati assegnati 13.337.254 euro  NORMATIVA DI RIFERIMENTO CIRCOLARE INPS N.131 del 17-09-2013 – Oggetto: Articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30. Indicazioni operative.
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16/05/2013 La lingua spagnola a scuola
In base ad un'ordinanza del Tribunale di Fermo, della quale si ha avuto notizia solo in questi giorni, la seconda lingua comunitaria si sceglie in base ai docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Il collegio ha, difatti, accolto il ricorso presentato da una docente di francese, la quale lamentava che la normativa sugli organici non prevedesse la possibilità di cambiare la seconda lingua qualora ciò potesse determinare l'insorgenza di situazione di soprannumerarietà. Nell'ordinanza si evince che la condizione prevista dalla normativa per consentire la sostituzione della seconda lingua straniera è che il docente della lingua che c'è già continui ad avere una cattedra intera, tutta nella stessa scuola.  Se, invece, per accontentare i genitori che chiedono lo spagnolo, il docente di Francese deve completare la cattedra in un altro istituto o diventa soprannumerario, lo spagnolo non può essere introdotto e permane il Francese. Il collegio ha spiegato, inoltre, che la normativa di riferimento ha una precisa ratio e cioè quella di tutelate la titolarità di cattedra dei docenti in ruolo "arginando la rincorsa alle mode ed alle richieste delle famiglie per l'attivazione di nuove lingue".      
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03/04/2013 Produttività, approvato il Decreto
Di seguito  il testo del Decreto sulla detassazione del salario legato alla produttività, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 marzo.Il testo non scioglie alcuni nodi interpretativi relativi a voci specifiche di salario, per superare i quali si è in attesa del decreto attuativo, ma è già sufficiente per realizzare accordi e sbloccare rigidità espresse fino ad oggi da alcune Associazioni imprenditoriali.IL TESTO DEL DECRETO
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24/01/2013 Detassazione produttività, approvato il Decreto
Il Consiglio dei Ministri del 22 gennaio scorso ha approvato il Decreto relativo alla detassazione del salario legato alla produttività.Il Decreto sblocca le somme previste per questo dalla legge di stabilità e si pone in continuità con quanto previsto dall'accordo nazionale sulla produttività del 16 novembre 2012.Particolarmente importante è l'aumento della soglia di reddito per poter godere della detassazione - da 30 a 40.000 € - che innalza la platea potenziale di beneficiari a circa 1,8 milioni di lavoratori.E' stato fissato poi in 2.500 € l'importo massimo delle somme erogate nell'anno 2013 a titolo di retribuzione di produttività - prevista da contratti collettivi territoriali o aziendali - alle quali si applicherà il beneficio, che consiste in una cedolare secca a titolo definitivo del 10%Si tratta di una misura importante che riconosce la contrattazione come strumento per migliorare la produttività e la competitività delle imprese del nostro paese.Allo stesso tempo il decreto offre maggiori opportunità di  aumentare gli stipendi dei lavoratori, sia individuando di fattori di miglioramento organizzativo e di performance, sia potendo godere di una quota maggiore di salario netto. SCHEDA DI LETTURA DEL DECRETO L'ACCORDO SULLA PRODUTTIVITA' DEL 16 NOVEMBRE 2012IL VOLANTINO SULL'ACCORDO DI PRODUTTIVITA'  
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18/01/2013 Cessazione dal servizio per il 2013
La Circolare del Miur (Ministero Istruzione Università Ricerca) relativa al Decreto Ministeriale 97 del 2012  sulle cessazioni dal servizio a partire dal 1 settembre 2013 e sul trattamento di quiescienzaLA CIRCOLARE 
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18/01/2013 Legge di stabilità e ferie del personale non di ruolo
Dalla legge 228/2012 Art. 1 commi 54, 55, 56 54.Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.55. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto finoal termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.In sostanza con la norma in questione viene stabilito che:• il divieto di monetizzazione di cui all’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche;• viene introdotta una nuova modalità di calcolo che prevede che i giorni non fruiti durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni compreso nell’ambito del rapporto di lavoro in atto, verranno detratti dal numero complessivo dei giorni maturati;• fino al 31 agosto 2013, però, restano in vigore le norme contrattuali in contrasto con il dettato normativo (art. 13comma 9 e art. 19 comma 2 del CCNL).Pertanto, interpretando alla lettera la norma, riteniamo che per l’anno scolastico 2012/2013 le ferie maturate e non fruite dal personale a tempo determinato dovranno essere retribuite al termine della supplenza senza la decurtazione di cui sopra.Sull’ applicazione della norma è stato comunque richiesto un incontro al MIUR.
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17/01/2013 Istruzioni per la prova scritta del concorso a cattedre
INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO A CATTEDRE Sedi di svolgimento delle prove scritte I candidati che hanno superato la prova preselettiva (n. 88.610 persone fisiche, n.145.318 iscritti alle prove, n. 173.354 domande per posti o classi di concorso ) affronteranno la prova scritta nei giorni indicati nel Calendario già pubblicato sul sito del MIUR e che sarà inserito nel S.O. alla G.U, del 15 gennaio p.v., insieme all’AVVISO. Il numero degli edifici scolastici preventivamente individuati sulla base del numero dei concorrenti, per lo svolgimento della prova, si aggirano tra 300 e 500. Il 25 gennaio p.v. sarà pubblicato l’elenco effettivo per ciascuna regione, delle scuole che saranno individuate dai Direttori degli Uffici scolastici regionali, previo assenso del rispettivo dirigente scolastico, secondo criteri di rotazione per evitare di far subire agli studenti un numero eccessivo di giorni di sospensione delle lezioni . Come previsto nel Bando di concorso, ed esplicitato nell’Avviso, si è provveduto ad aggregare le procedure concorsuali relative agli ambiti 4 e 9 del Molise con quelle analoghe dell’Abruzzo, a causa del numero esiguo dei candidati. Pertanto i candidati del Molise per espletare le prove concorsuali dovranno recarsi nelle sedi programmate del Capoluogo abruzzese dove sarà insediata una unica commissione giudicatrice.Prove scritte Le prove consisteranno in quesiti a risposta aperta (4 o 3 come precisato nell’Avviso che accompagna il calendario delle prove) e verteranno sui programmi disciplinari allegati al bando e sui contenuti trasversali indicati nelle Avvertenze generali (All. 3 al Bando), al fine di accertare il possesso dei requisiti culturali e professionali del candidato. A ciascun candidato sarà dato, subito dopo le operazioni di identificazione, un foglio di 4 facciate prestampate, ognuna per ciascun quesito. Saranno messi a disposizione del candidato fogli bianchi per eventuali brutte copie che però dovranno essere tenuti distinti dal foglio della prova e non inseriti nel plico da consegnare al termine della prova stessa.Griglia per la valutazione della prova e calcolo del punteggio Ogni commissione disporrà, per la valutazione della prova scritta, di criteri definiti a livello nazionale quali “pertinenza”, “correttezza linguistica”, “completezza” e “originalità”, ed eventualmente di criteri specifici, differenziati per le diverse aree disciplinari. Ogni commissione inoltre potrà integrare o modificare i criteri proposti in sede nazionale, giustificando le ragioni dei cambiamenti apportati. Ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio intero da zero a dieci. La votazione complessiva della prova sarà data dalla somma delle votazioni attribuite a ciascun quesito. Le prove composte da quattro quesiti potranno quindi dar luogo ad una votazione massima pari a quaranta, quelle composte da tre quesiti daranno invece luogo ad una votazione massima pari a trenta. Superano la prova scritta i candidati che ottengono una votazione minima pari a 28/40, nel caso di prove da quattro quesiti, e a 21/30, nel caso di prove composte da tre quesiti.Tempo a disposizionePer le prove composte da quattro quesiti: due ore e trenta minuti.Per le prove composte da tre quesiti: due ore.Ausili consentiti durante lo svolgimento della prova, per tipologia di classe di concorso Per tutte le prove sarà consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.Per la prova della classe di concorso A019 sarà consentito l’uso di codici e testi di legge non commentati e non annotati. Per le prove delle cassi di concorso A017, A020, A033, A034, A038, A047, A059, A060, C430 sarà consentito l’uso di riga, squadra, gomma, matita, compasso.Per le prove delle classi di concorso A245, A246, A345, A346, e per la prova scritta per la scuola primaria, sarà consentito l’uso del dizionario monolingue non enciclopedico. Per la prova della classe di concorso A051, sarà consentito l’uso del dizionario bilingue italiano/latino.Per la prova della classe di concorso A052, sarà consentito l’uso del dizionario bilingue italiano/greco. Non sarà ammesso l’uso di calcolatrici di qualsiasi tipo, fatto salvo l’uso della calcolatrice scientifica nelle classi di concorso previste nell’Allegato 3 del bando. I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati. 
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15/11/2012 Legge 8 novembre 2012 n. 189
IL TESTO DEL DECRETO BALDUZZI CONVERTITO IN LEGGE
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29/08/2012 Legge 7 agosto 2012 n. 135
IL TESTO DELLA LEGGE SULLA SPENDING REVIEW
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06/07/2012 La riforma del mercato del lavoro
SINTESI DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO  TIPOLOGIE CONTRATTUALI Al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato viene riconosciuto un rilievo prioritario come forma comune di rapporto di lavoro, mentre le altre tipologie di contratto dovrebbero essere finalizzate a preservare nell’impiego del lavoro un margine di flessibilità necessario per fronteggiare le fluttuazioni economiche e produttive. In questa prospettiva, al fine di contrastare le forme “malate” di flessibilità, la riforma introduce limiti alle prassi di “mascherare” veri e propri rapporti di subordinazione ricorrendo ai contratti flessibili in modo da eludere gli obblighi e i costi del lavoro subordinato; applica il principio secondo cui i rapporti di lavoro flessibili debbano avere un costo maggiore dei contratti a tempo indeterminato e quindi risultare meno convenienti. APPRENDISTATO Il contratto di apprendistato, recentemente riformato attraverso il Testo Unico (d.lgs. 167/2011) con l’accordo delle parti sociali, diviene il canale privilegiato di accesso dei giovani al lavoro. Rispetto a quell’impianto, la riforma introduce ulteriori elementi di promozione dell’apprendistato quale forma contrattuale prevalente:-          una durata minima di sei mesi del contratto di apprendistato;-          un meccanismo che, per il primo triennio dall’entrata in vigore della riforma, condiziona la possibilità per le imprese con meno di 10 dipendenti di assumere nuovi apprendisti alla stabilizzazione del 30% degli apprendisti assunti negli ultimi 36 mesi; allo scadere del triennio la percentuale obbligatoria di stabilizzazioni salirà al 50%. In caso di non rispetto di queste percentuali, l’azienda potrà assumere solo un ulteriore apprendista e i contratti di apprendistato stipulati in eccedenza saranno convertiti in normali contratti di lavoro a tempo indeterminato;-          l’innalzamento, solo per le imprese con meno di 10 dipendenti, del rapporto tra apprendisti e dipendenti a tempo indeterminato da 1/1 a 3/2 (tre apprendisti ogni due lavoratori stabili);-          l’estensione agli apprendisti dell’ASPI, a tutela della disoccupazione.CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Il costo contributivo del contratto a tempo determinato viene incrementato del 1,4% per finanziare l’erogazione dell’ASPI anche per i lavoratori a termine. La maggiorazione può essere recuperata dal datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto in tempo indeterminato entro sei mesi dalla sua cessazione. Vengono inoltre introdotti diversi limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato al fine di combattere catene abusive di rapporti: la successione di contratti a termine può raggiungere una durata massima di 36 mesi, a pena di conversione in rapporto a tempo indeterminato, senza possibilità di deroghe ed inclusi i periodi di somministrazione a tempo determinato e le eventuali proroghe;  inoltre l’intervallo di tempo minimo tra un contratto a termine e il successivo viene allungato da 10-20 giorni a 60-90 giorni (a seconda che il contratto abbia una durata inferiore o superiore ai sei mesi), riconoscendo altresì alla contrattazione collettiva la possibilità di ridurre tale termine minimo a 20-30 gg. per specifiche ragioni di organizzazione produttiva. Vengono inoltre riestesi i termini temporali per l’impugnazione dei contratti a termine illegittimi che il Collegato Lavoro aveva in precedenza ridotto. La riforma elimina l’obbligo per le aziende di inserire il c.d. “causalone”, ossia l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che giustificano l’assunzione a tempo determinato, nel primo contratto a termine, purché di durata inferiore ai dodici mesi, e nel primo contratto di somministrazione a tempo determinato; in alternativa la contrattazione collettiva può derogare all’obbligo del “causalone” per i contratti a termine stipulati per specifiche ragioni organizzazione produttiva, purché riguardino non più del 6% del totale dei lavoratori occupati in una unità produttiva.  Il contratto a termine stipulato senza casuale non può però essere prorogato.PARTITE IVA Per contrastare le coperture di forme di lavoro subordinato, la riforma prevede che le prestazioni rese in partita Iva, ad eccezione di quelle ad elevata competenza teorica o tecnico-pratica o rese da professionisti iscritti agli albi o da soggetti con reddito annuo da lavoro autonomo superiore a 18.663 €, siano considerate, salva la possibilità per il committente di dare prova contraria, rapporti di co.co.co qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:-          la collaborazione duri complessivamente più di otto mesi nell’arco di un anno;-          il prestatore di lavoro ricavi dalla collaborazione più del 80% dei suoi corrispettivi annui;-          il prestatore di lavoro disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.La riforma si applica in prima istanza solo ai nuovi rapporti, mentre viene previsto un regime transitorio di 12 mesi per permettere l’adeguamento alle nuove norme delle partite Iva già in corso. COLLABORAZIONI A PROGETTO Al fine di evitare utilizzi elusivi del lavoro a progetto in sostituzione di contratti di lavoro subordinato, la riforma introduce una definizione più stringente della nozione di “progetto”, che viene indicata come elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione, la cui mancanza comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono altresì considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, anche nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente.Il ricorso alle collaborazioni a progetto viene disincentivato sul piano contributivo prevedendo l’aumento graduale dell’aliquota contributiva fino ad arrivare nel 2018 alla parificazione al 33% con i contratti di natura subordinata.A tutela della posizione di particolare debolezza contrattuale e sociale del collaboratore a progetto, la riforma introduce limiti al potere di recesso anticipato del committente, rafforza il già vigente meccanismo di protezione per cessazione del lavoro introdotto mediante l’una tantum e introduce il salario minimo, da definirsi sulla base dei compensi del lavoro autonomo e dei minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva per lavoratori subordinati con mansioni equiparabili.LAVORO INTERMITTENTE Al fine di contenere il rischio che il contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”) possa essere utilizzato come copertura di un rapporto di lavoro subordinato di carattere continuativo, viene previsto un obbligo di comunicazione amministrativa preventiva da parte del datore di lavoro, a pena di sanzione pecuniaria, in occasione di ogni chiamata del lavoratore. Viene inoltre eliminata la mancata corresponsione al lavoratore dell’indennità di disponibilità per i periodi festivi in caso di non chiamata da parte del datore di lavoro. Il lavoro a chiamata potrà essere utilizzato, senza limitazioni, per soggetti over 55 e under 24 (a condizione che la prestazione sia svolta entro i 25 anni).LAVORO ACCESSORIO Viene riformata la disciplina previgente al fine di restringerne l’ambito di operatività: al limite di 5000 euro annui per prestazioni riferite alla totalità dei committenti, viene aggiunto un limite di 2000 euro per prestazioni a favore di ciascun committente che sia imprenditore commerciale o professionista. Nel settore agricolo l’utilizzo dei voucher sarà libero al di sotto dei  7.000 € di fatturato e solo per pensionati e studenti under 25. Per garantire maggiore trasparenza ed evitare abusi, i voucher saranno orari, numerati e datati. Essi saranno computati nel reddito necessario per il permesso di soggiorno e ne verrà ridefinita la percentuale di versamento contributivo.TIROCINI E STAGE La riforma affida alla Conferenza Stato-Regioni il compito di avviare il percorso di ridefinizione della disciplina dei tirocini mediante un accordo-quadro orientato a coordinare tale istituto con le altre tipologie di contratto formativo e prevenirne gli abusi, mediante la l’individuazione degli elementi e delle attività qualificanti il tirocinio e la previsione di una congrua indennità per eliminare l’attuale regime di gratuità in cui operano i tirocinanti.ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro e partecipazione agli utili vengono limitate alla soglia di tre associati: al di sopra di tale soglia, nonché in ogni caso di associati che apportano lavoro senza partecipazione agli utili o di prestazioni non  connotate da competenze elevate acquisite attraverso percorsi formativi o rilevanti esperienze pratiche, si prevede la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. FLESSIBILITÁ IN USCITA: NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E ART. 18LICENZIAMENTI PER MOTIVI DISCRIMINATORI Prevedono sempre il reintegro del lavoratore, A prescindere dalla motivazione adottata e dalla dimensione dell’impresa, implicano sempre il reintegro, sostituibile con l’indennizzo a scelta del lavoratore, si aggiunge il risarcimento del danno.LICENZIAMENTI PER MOTIVI DISCIPLINARI Quando il giudice accerta la mancanza di giusta causa del licenziamento possono verificarsi due situazioni:a)       in via principale il giudice condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, quando il fatto contestato al lavoratore non sussista o costituisca comportamento punibile con sanzioni inferiori, in base ai contratti collettivi di lavoro e ai codici disciplinari. Al reintegro, sostituibile con indennizzo su scelta del lavoratore, si aggiunge un risarcimento non superiore a 12 mensilità.b)       In via secondaria, per le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare, il giudice condanna il datore di lavoro ad un indennizzo da12 a24 mensilità.LICENZIAMENTI PER MOTIVI ECONOMICI Si tratta dei licenziamenti motivati da ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. E’ obbligatoria una procedura sindacale di conciliazione, preventiva al licenziamento, da esperirsi tra datore di lavoro, lavoratore e organizzazioni sindacali pressola Direzione Provincialedel Lavoro. Durante la procedura le parti dovranno valutare i motivi del licenziamento, la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative al licenziamento stesso, nonché misure di sostegno del lavoratore interessato (ammortizzatori sociali e risorse per la sua ricollocazione professionale). La procedura di conciliazione obbligatoria, da concludersi in tempi brevi (20 giorni, salvo proroga decisa tra le parti), coinvolge il sindacato preventivamente al licenziamento e gli garantisce uno spazio importante per la tutela del lavoratore, tramite la valutazione dei motivi economici addotti a giustificazione del licenziamento e l’individuazione di soluzioni alternative ad esso. Se la conciliazione si conclude con la risoluzione consensuale del rapporto, il licenziamento ha efficacia dal giorno di avvio della procedura, salvo il diritto al preavviso o all’indennità sostitutiva, ma il periodo di lavoro svolto durante la conciliazione si considera preavviso lavorato. Producono effetti sospensivi sull’efficacia del licenziamento la maternità/paternità e l’infortunio sul lavoro. Il lavoratore ha diritto all’Aspi. Se al termine della procedura di conciliazione le parti non trovano un accordo, il lavoratore potrà comunque impugnare il licenziamento ricorrendo al giudice, che applicherà anche in questo caso un doppio binario di tutele: a)       in via principale il giudice condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, quando il motivo economico non sussista o coincida con l’inidoneità fisica o psichica del lavoratore o il licenziamento sia stato intimato in violazione del periodo di comporto per malattia, infortunio, maternità. Al reintegro, sostituibile con indennizzo su scelta del lavoratore, si aggiunge un risarcimento non superiore a 12 mensilità.b)       In via secondaria, per le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento economico, il giudice condanna il datore di lavoro ad un indennizzo da12 a24 mensilità. Qualora il lavoratore ritenga che il licenziamento economico mascheri un licenziamento discriminatorio o disciplinare, può rivolgere domanda al giudice che, nel caso in cui ritenga fondata la richiesta, applicherà il regime di tutela previsto per i licenziamenti discriminatori o per quelli disciplinari. Grazie al mantenimento della possibilità reale di reintegro per tutte le tipologie di licenziamento e alla previsione della procedura obbligatoria di conciliazione preventiva per i licenziamenti economici, l’art. 18, anche con le modifiche apportate, continuerà a garantire un forte livello di tutela per i lavoratori in caso di licenziamento e a svolgere la funzione di deterrente contro discriminazioni e di abusi che dovessero verificarsi nei luoghi di lavoro.RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIE SUI LICENZIAMENTI. La riforma prevede l’introduzione di un rito urgente per le controversie giudiziali relative ai licenziamenti al fine di velocizzare i tempi della giustizia del lavoro in materia.AMMORTIZZATORI SOCIALIINTRODUZIONE PROGRESSIVA DELLA NUOVA ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)Definizione. L’ASPI è il nuovo regime di assicurazione contro la disoccupazione involontaria che entrerà progressivamente in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, per andare a regime nel 2017, e che sostituirà tutte le attuali indennità di disoccupazione e di mobilità.Ambito di applicazione. L’ASPI si presenta con un ambito di applicazione più ampio di quello degli attuali strumenti : vi potranno infatti accedere anche apprendisti, soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti della PA con contratto non a tempo indeterminato.Requisiti Per l’accesso all’ASPI. Varranno gli stessi requisiti ad oggi previsti per l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria: anzianità assicurativa di almeno due anni e 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio.Durata. Seguirà la seguente progressione: 2013 2014 2015 2016 Fino a 50 anni  8  8 10 (a regime) 12 50-54 anni 12 12 12 (a regime) 12 55 e oltre 12 14 16 (a regime) 18 Importo. L’indennità dell’ASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni ed è pari al 75% per la parte di retribuzione mensile inferiore all’importo di 1.180 euro incrementata del 25% per la parte di retribuzione superiore a tale importo, fino ad un massimale di 1.119 euro. L’indennità verrà ridotta del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% a decorrere dal dodicesimo mese. Nel complesso, il valore dell’ASPI sarà più elevato dell’attuale indennità di disoccupazione ed avrà trattamenti iniziali analoghi all’indennità di mobilità per le retribuzioni mensili fino a 1.200 euro e più elevati per quelle superiori. Mini-Aspi. Sostituisce ed estende l’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è finalizzata a tutelare i lavoratori con contratti brevi e discontinui che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi senza alcun altro requisito assicurativo. L’indennità, calcolata con le stesse modalità dell’ASPI, viene corrisposta durante l’anno di disoccupazione (non più l’anno successivo come avviene ora) e mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi.CASSA INTEGRAZIONE Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, rimangono gli strumenti della CigO e della CigS nei settori dove già sono previsti. Viene portata a regime l’estensione della CigS ai settori che ne richiedevano il rinnovo annuale. Dal 2016 la Cigs non potrà essere più utilizzata in caso di procedure concorsuali. Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime,la Cig in deroga viene mantenuta per gli anni 2013-2016 con risorse decrescenti.FONDI BILATERALI DI SOLIDARIETÁ Per i settori privi di cassa integrazione, e per le imprese sopra i 15 dipendenti, la riforma prevede l’obbligo di costituzione di Fondi bilaterali di solidarietà per finanziare trattamenti di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione del lavoro dovuti a causali previste dalla normativa sull’integrazione salariale. Saranno istituiti con decreto interministeriale sulla base di accordi collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi ed avranno validità erga omnes. I Fondi saranno finanziati con la contribuzione di datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e un terzo. Per i settori per i quali, entro marzo 2013, non verranno stipulati accordi per attivare fondi di solidarietà, verrà istituito un fondo di solidarietà residuale, con prestazione pari all'integrazione salariale e con contribuzione a carico del datore di lavoro. Per le imprese sotto i 15 dipendenti operanti in settori con consolidati sistemi di bilateralità, sarà possibile rivedere entro i prossimi sei mesi la disciplina dei fondi bilaterali per assicurare ai lavoratori forme analoghe di sostegno al reddito (c.d. “modello alternativo”). ESODI LAVORATORI ANZIANI. Viene creata una doppia cornice giuridica per gli esodi dei lavoratori anziani:- sulla base di accordi aziendali, le imprese potranno anticipare il pensionamento dei lavoratori che raggiungeranno i requisiti pensionistici nel corso dei successivi 4 anni, assumendosi l’onere di corrispondere all’INPS la provvista per la prestazione pensionistica e la contribuzione per il periodo interessato;- gli accordi e i contratti collettivi istitutivi dei fondi di solidarietà possono prevedere che, a partire dal 2017, l’aliquota contributiva oggi destinata a finanziare l’indennità di mobilità venga versata a favore del fondo per finanziare misure di sostegno al reddito all’interno di processi di agevolazione all’esodo.INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI In sostituzione dell’eliminato contratto di inserimento e degli incentivi alla ricollocazione dei lavoratori in mobilità, vengono introdotti incentivi per la ricollocazione di disoccupati over 50 e di donne disoccupate e inoccupate: dal 1 gennaio 2013, l’assunzione di tali soggetti comporterà la riduzione del 50% dei contribuiti a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi, e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER L’IMPIEGOVengono introdotte disposizioni che puntano al rafforzamento delle politiche attive, insieme ad una delega al Governo per giungere, previa intesa con le Regioni, ad un riordino complessivo della materia. La formazione e qualificazione professionale sono poste al centro dei processi di collocamento dei lavoratori e si valorizzano, anche mediante la creazione di un’unica banca dati telematica, le sinergie tra Inps, centri per l’impiego e agenzie private del lavoro.TUTELA DEL LAVORO E LEGALITA' È prevista la revoca delle prestazioni a sostegno del reddito in caso di condanna per terrorismo, mafia e strage; E’ valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva nell’individuare procedure di controllo della regolarità degli appalti; Al fine di garantire il mantenimento della condizione di regolarità dei lavoratori immigrati che perdono il posto di lavoro e il loro reinserimento al lavoro, la riforma proroga da sei mesi ad almeno un anno, o comunque alla durata delle eventuali misure di sostegno del reddito, il periodo minimo di iscrizione di questi lavoratori nelle liste di collocamento; Vengono reintrodotti gli strumenti di garanzia contro la pratica incivile delle dimissioni in bianco, prevedendo specifiche forme di tutela per la lavoratrice madre e il lavoratore padre. PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORILa riforma conferisce una delega al Governo per riformare le norme in materia partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale e agli utili e al capitale d’impresa.
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16/02/2012 Emergenza neve: ecco le misure messe in campo.
Un riepilogo delle misure messe in campo per fronteggiare, almeno in parte, la grave situazione in cui versano molte aziende del territorio marchigiano dopo l'ondata di maltempo.EMERGENZA NEVE: I lavoratori delle Imprese artigiane iscritte all’ Ebam sospesi dal lavoro  a causa della neve possono attivare la sospensione (le 90 giornate) secondo le procedure  di norma previste e utilizzando la stessa modulistica ); concordato che gli accordi sindacali potranno essere firmati, in via eccezionale,  anche  successivamente alla data di sospensione; le imprese iscritte all’ Ebam che a causa della  neve hanno subito danni alle strutture  e ai macchinari potranno chiedere un contributo all’Ente Bilaterale attraverso l’ attivazione del Fondo Calamità Naturali; il contributo  è pari al 20% delle spese sostenute per riavviare l’attività produttiva e l’intervento massimo previsto è pari ad 8.000 euro. Le  imprese artigiane non iscritte all’ Ebam e le  imprese non artigiane (che non hanno la Cassa Ordinaria prive quindi di  strumenti di sostegno al reddito atti a coprire brevi fermate e disagi limitati nel tempo  causati da eventi improvvisi): per un periodo massimo di 40 ore, esclusivamente  per sospensioni dal lavoro avute nel mese di Febbraio 2012,possono attivare la Cassa in Deroga; nel verbale di accordo sindacale va riportata la causale specifica; non cambia la procedura  di inoltro dell’ istanza  ed i termini di scadenza; per i lavoratori indicati  già come beneficiari della Cassa in Deroga (secondo l’accordo del 25 Gennaio 2012) le 40 ore sono ricomprese all’ interno delle 1038 ore massime previste; Le imprese  che hanno avuto danni alle strutture e che avranno presumibilmente fermate  per periodi lunghi: se  rientranti nel campo di applicazione della Cassa Straordinaria  possono attivare la stessa per crisi aziendale causata da evento improvviso ed imprevisto; se escluse dal campo di intervento della Cassa Straordinaria, possono utilizzare la Cassa in deroga secondo le modalità previste dall’intesa istituzionale del 25 Gennaio 2012 (max 1038 ore/lavoratore); nell’accordo sindacale va motivata la crisi facendo riferimento agli eventi metereologici  avuti nel Febbraio 2012 e vanno elencati i danni strutturali che impediscono la prosecuzione dell’attività lavorativa; la procedura ed i termini di presentazione della domanda rimangono quelli previsti dall’accordo del 25 Gennaio; Non sono previsti ad oggi interventi  di sostegno pubblico  alle aziende che hanno avuto danni.
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16/02/2011 Milleproroghe: più tempo per impugnare i licenziamenti.
Per tutto il 2011 non si applicherà la norma del Collegato al Lavoro che restringe da cinque anni a 60 giorni il termine per l' impugnazione dei licenziamenti.Per approfondire:articolo Conquiste del Lavoroarticolo Sole 24 Ore
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28/01/2011 Bando per graduatoria - alloggi pubblici Comune ANCONA
LEGGI IL BANDO scarica la documentazione PER UN APPUNTAMENTO CONTATTARE  telefonare  al Tel. 071-43934  
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25/01/2011 proroga - BANDO ASSEGNI DI CURA
CLICCA QUI  per leggere tutto il comunicato stampa Comune di Ancona Bando Assegno di cura per anziani non autosufficienti Sono destinatari dell’assegno di cura le persone anziane non autosufficienti che, nel territorio del Comune di Ancona, permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie. REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La persona anziana assistita deve: a) aver compiuto i 65 anni di età; b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento; c) essere residente nel Comune di Ancona. Le domande dovranno essere corredate da: - certificazione ISEE anagrafica dell’anziano, riferita al periodo di imposta 2009, con un valore massimo di € 25.000,00; - copia della certificazione di invalidità civile. Possono presentare domanda: a) i familiari o conviventi; b) il soggetto incaricato della tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno); c) l’anziano solo, senza familiari, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita. LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRESSO GLI UFFICI DI PROMOZIONE SOCIALE DI COMPETENZA TERRITORIALE ENTRO E NON OLTRE IL 4 FEBBRAIO 2011. Nella sezione "Allegati" del Comune diancona è possibile consultare e scaricare il testo dell'avviso.
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29/12/2010 Piano triennale dell'Ambito sociale n. 15
E' stato approvato il Piano triennale dell'Ambito territoriale sociale n. 15 di Macerata. Il Piano esprime la programmazione degli interventi e dei servizi sociali sul territorio dei comuni dell'Ambito 15 (Macerata, Corridonia, Appignano, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia) per il triennio 2010-2012. CLICCA QUI per leggere e scaricare il PIANO DI ZONA
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09/12/2010 Legge n. 122 del 20 luglio 2010
Leggi il testo della legge n. 122 del 30 luglio 2010 che ha convertito il Decreto legge n. 78 del 31 maggio, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica CLICCA QUI PER VEDERE LA LEGGE
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23/11/2010 CONCILIAZIONE E ARBITRATO: OPPORTUNITA' IN PIU' PER I LAVORATORI
Il 24 novembre entra in vigore la Legge 183/2010 (Collegato Lavoro). Le principali novità riguardano, nelle controversie individuali di lavoro, conciliazione e arbitrato e rappresentano opportunità in più per i lavoratori da utilizzare, contrattare e governare. conciliazione e arbitrato
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04/11/2010 Laboratorio sociale
La banca dati normativa del sociale e del sociosanitario della Cisl Marche http://net.cisl.it/Labsocialemarche/
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10/07/2010 Piani triennali di Ambito sociale 2010-2012
Sono stati approvati i Piani triennali degli Ambiti territoriali sociali n. 17 (San Severino Marche - Matelica) e 18 (Camerino).L’art 19 della legge 328 del 2000 prevede che i Comuni associati in Ambiti Territoriali, definiscano il Piano di Zona, altrimenti denominato Piano triennale di Ambito sociale. Si tratta di un documento di programmazione, che assume forma di accordo di programma, e che ha ad oggetto il complesso degli interventi sociali e sanitari attraverso i quali garantire, come recita testualmente l’art. 19, “la tutela dei diritti della popolazione”.La funzione del Piano di Zona è quindi quella di consentire ai Comuni di progettare, realizzare e gestire una rete di interventi e servizi sociali integrati a favore dei cittadini, attraverso i quali dare risposta ai bisogni ed alle esigenze manifestati da quelle fasce della popolazione caratterizzate da una maggiore grado di fragilità sociale.Per visualizzare i Piani clicca qui:Piani di Ambito 17  - San Severino Marche - Matelica Piani di Ambito 18  - Camerino
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12/05/2010 Arbitrato e conciliazione
I contenuti del disegno di legge  1167 B e le valutazioni della Cisl.  Spiegazione e commento del comma 9 dell’art. 31. Clicca qui e apri il documento http://www.scribd.com/full/31199974?access_key=key-22eh3zsxtektvldral29La scheda di lettura e commento http://www.scribd.com/full/31202906?access_key=key-wlmq1953x1mw5jnmjorLa dichiarazione di Giorgio Santini Segretario Cisl Nazionale. Clicca qui    http://www.scribd.com/full/31203088?access_key=key-2cb15fqniz24ajc01xgk
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02/02/2010 Fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia nel pubblico impiego
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 20 gennaio il Decreto Ministeriale n. 206 del 18 dic. 2009, con il quale il Ministro della Funzione Pubblica   ha definito le nuove fasce di reperibilità per i Pubblici Dipendenti in caso di assenza per malattia. Il Decreto sarà in vigore dal 4 FEBBRAIO 2010 ( quindicesimo giorno successivo alla pubblic. G.U. come precisato sulla stessa G.U. di ieri). Vi ricordo che il Decreto allegato è stato emanato in applicazione a quanto previsto dall’articolo 69 del D.LGS 150 del 2009, che ha innovato il D.LGS 165 del 2001 con l’introduzione dell’articolo 55 septies. Abbiamo più volte ribadito la mancanza di opportunità nell’intervenire legislativamente su questa materia, alterando peraltro l’uniformità della normativa tra settore pubblico e settore privato. Purtroppo come già noto le NUOVE FASCE ORARIE  di REPERIBILITA’ SONO:   dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 18,00 di ogni giorno compresi i giorni non lavorativi e festivi.   Il Decreto ha anche regolamentato le deroghe al rispetto di fasce di reperibilità, stabilendo che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i Dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a-  PATOLOGIE SALVAVITA b- INFORTUNI SUL LAVORO c- MALATTIE PER LE QUALI E’ STATA RICONOSCIUTA LA CAUSA DI SERVIZIO d- STATI PATOLOGICI SOTTESI O CONNESSI ALLA SITUAZIONE DI INVALIDITA’ RICONOSCIUTA.   Sono altresì esclusi i Dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Clicca sul link sottostante per scaricare il decreto: http://www.scribd.com/full/26254992?access_key=key-116av6le40ncxh7w7nu8
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02/02/2010 Fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia nel pubblico impiego
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 20 gennaio il Decreto Ministeriale n. 206 del 18 dic. 2009, con il quale il Ministro della Funzione Pubblica   ha definito le nuove fasce di reperibilità per i Pubblici Dipendenti in caso di assenza per malattia. Il Decreto sarà in vigore dal 4 FEBBRAIO 2010 ( quindicesimo giorno successivo alla pubblic. G.U. come precisato sulla stessa G.U. di ieri). Vi ricordo che il Decreto allegato è stato emanato in applicazione a quanto previsto dall’articolo 69 del D.LGS 150 del 2009, che ha innovato il D.LGS 165 del 2001 con l’introduzione dell’articolo 55 septies. Abbiamo più volte ribadito la mancanza di opportunità nell’intervenire legislativamente su questa materia, alterando peraltro l’uniformità della normativa tra settore pubblico e settore privato. Purtroppo come già noto le NUOVE FASCE ORARIE  di REPERIBILITA' SONO:   dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 18,00 di ogni giorno compresi i giorni non lavorativi e festivi.   Il Decreto ha anche regolamentato le deroghe al rispetto di fasce di reperibilità, stabilendo che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i Dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a-  PATOLOGIE SALVAVITA b- INFORTUNI SUL LAVORO c- MALATTIE PER LE QUALI E' STATA RICONOSCIUTA LA CAUSA DI SERVIZIO d- STATI PATOLOGICI SOTTESI O CONNESSI ALLA SITUAZIONE DI INVALIDITA' RICONOSCIUTA.   Sono altresì esclusi i Dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Clicca sul link sottostante per scaricare il decreto: http://www.scribd.com/full/26254992?access_key=key-116av6le40ncxh7w7nu8
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