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  • Emergenza neve: ecco le misure messe in campo.

Un riepilogo delle misure messe in campo per fronteggiare, almeno in parte, la grave situazione in cui versano molte aziende del territorio marchigiano dopo l'ondata di maltempo.

EMERGENZA NEVE:

  • I lavoratori delle Imprese artigiane iscritte all’ Ebam sospesi dal lavoro  a causa della neve possono attivare la sospensione (le 90 giornate) secondo le procedure  di norma previste e utilizzando la stessa modulistica ); concordato che gli accordi sindacali potranno essere firmati, in via eccezionale,  anche  successivamente alla data di sospensione;
  • le imprese iscritte all’ Ebam che a causa della  neve hanno subito danni alle strutture  e ai macchinari potranno chiedere un contributo all’Ente Bilaterale attraverso l’ attivazione del Fondo Calamità Naturali; il contributo  è pari al 20% delle spese sostenute per riavviare l’attività produttiva e l’intervento massimo previsto è pari ad 8.000 euro.
  • Le  imprese artigiane non iscritte all’ Ebam e le  imprese non artigiane (che non hanno la Cassa Ordinaria prive quindi di  strumenti di sostegno al reddito atti a coprire brevi fermate e disagi limitati nel tempo  causati da eventi improvvisi):
per un periodo massimo di 40 ore,

esclusivamente  per sospensioni dal lavoro avute nel mese di Febbraio 2012,

possono attivare la Cassa in Deroga;

nel verbale di accordo sindacale va riportata la causale specifica;

non cambia la procedura  di inoltro dell’ istanza  ed i termini di scadenza;

per i lavoratori indicati  già come beneficiari della Cassa in Deroga (secondo l’accordo del 25 Gennaio 2012) le 40 ore sono ricomprese all’ interno delle 1038 ore massime previste;

  • Le imprese  che hanno avuto danni alle strutture e che avranno presumibilmente fermate  per periodi lunghi:

se  rientranti nel campo di applicazione della Cassa Straordinaria  possono attivare la stessa per crisi aziendale causata da evento improvviso ed imprevisto;

se escluse dal campo di intervento della Cassa Straordinaria, possono utilizzare la Cassa in deroga secondo le modalità previste dall’intesa istituzionale del 25 Gennaio 2012 (max 1038 ore/lavoratore);

nell’accordo sindacale va motivata la crisi facendo riferimento agli eventi metereologici  avuti nel Febbraio 2012 e vanno elencati i danni strutturali che impediscono la prosecuzione dell’attività lavorativa;

la procedura ed i termini di presentazione della domanda rimangono quelli previsti dall’accordo del 25 Gennaio;

  • Non sono previsti ad oggi interventi  di sostegno pubblico  alle aziende che hanno avuto danni.