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SINTESI DELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

 TIPOLOGIE CONTRATTUALI

 Al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato viene riconosciuto un rilievo prioritario come forma comune di rapporto di lavoro, mentre le altre tipologie di contratto dovrebbero essere finalizzate a preservare nell’impiego del lavoro un margine di flessibilità necessario per fronteggiare le fluttuazioni economiche e produttive. In questa prospettiva, al fine di contrastare le forme “malate” di flessibilità, la riforma

  • introduce limiti alle prassi di “mascherare” veri e propri rapporti di subordinazione ricorrendo ai contratti flessibili in modo da eludere gli obblighi e i costi del lavoro subordinato;
  • applica il principio secondo cui i rapporti di lavoro flessibili debbano avere un costo maggiore dei contratti a tempo indeterminato e quindi risultare meno convenienti.
APPRENDISTATO Il contratto di apprendistato, recentemente riformato attraverso il Testo Unico (d.lgs. 167/2011) con l’accordo delle parti sociali, diviene il canale privilegiato di accesso dei giovani al lavoro. Rispetto a quell’impianto, la riforma introduce ulteriori elementi di promozione dell’apprendistato quale forma contrattuale prevalente:

-          una durata minima di sei mesi del contratto di apprendistato;

-          un meccanismo che, per il primo triennio dall’entrata in vigore della riforma, condiziona la possibilità per le imprese con meno di 10 dipendenti di assumere nuovi apprendisti alla stabilizzazione del 30% degli apprendisti assunti negli ultimi 36 mesi; allo scadere del triennio la percentuale obbligatoria di stabilizzazioni salirà al 50%. In caso di non rispetto di queste percentuali, l’azienda potrà assumere solo un ulteriore apprendista e i contratti di apprendistato stipulati in eccedenza saranno convertiti in normali contratti di lavoro a tempo indeterminato;

-          l’innalzamento, solo per le imprese con meno di 10 dipendenti, del rapporto tra apprendisti e dipendenti a tempo indeterminato da 1/1 a 3/2 (tre apprendisti ogni due lavoratori stabili);

-          l’estensione agli apprendisti dell’ASPI, a tutela della disoccupazione.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Il costo contributivo del contratto a tempo determinato viene incrementato del 1,4% per finanziare l’erogazione dell’ASPI anche per i lavoratori a termine. La maggiorazione può essere recuperata dal datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto in tempo indeterminato entro sei mesi dalla sua cessazione. Vengono inoltre introdotti diversi limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato al fine di combattere catene abusive di rapporti: la successione di contratti a termine può raggiungere una durata massima di 36 mesi, a pena di conversione in rapporto a tempo indeterminato, senza possibilità di deroghe ed inclusi i periodi di somministrazione a tempo determinato e le eventuali proroghe;  inoltre l’intervallo di tempo minimo tra un contratto a termine e il successivo viene allungato da 10-20 giorni a 60-90 giorni (a seconda che il contratto abbia una durata inferiore o superiore ai sei mesi), riconoscendo altresì alla contrattazione collettiva la possibilità di ridurre tale termine minimo a 20-30 gg. per specifiche ragioni di organizzazione produttiva. Vengono inoltre riestesi i termini temporali per l’impugnazione dei contratti a termine illegittimi che il Collegato Lavoro aveva in precedenza ridotto. La riforma elimina l’obbligo per le aziende di inserire il c.d. “causalone”, ossia l’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo che giustificano l’assunzione a tempo determinato, nel primo contratto a termine, purché di durata inferiore ai dodici mesi, e nel primo contratto di somministrazione a tempo determinato; in alternativa la contrattazione collettiva può derogare all’obbligo del “causalone” per i contratti a termine stipulati per specifiche ragioni organizzazione produttiva, purché riguardino non più del 6% del totale dei lavoratori occupati in una unità produttiva.  Il contratto a termine stipulato senza casuale non può però essere prorogato.

PARTITE IVA Per contrastare le coperture di forme di lavoro subordinato, la riforma prevede che le prestazioni rese in partita Iva, ad eccezione di quelle ad elevata competenza teorica o tecnico-pratica o rese da professionisti iscritti agli albi o da soggetti con reddito annuo da lavoro autonomo superiore a 18.663 €, siano considerate, salva la possibilità per il committente di dare prova contraria, rapporti di co.co.co qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

-          la collaborazione duri complessivamente più di otto mesi nell’arco di un anno;

-          il prestatore di lavoro ricavi dalla collaborazione più del 80% dei suoi corrispettivi annui;

-          il prestatore di lavoro disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.

La riforma si applica in prima istanza solo ai nuovi rapporti, mentre viene previsto un regime transitorio di 12 mesi per permettere l’adeguamento alle nuove norme delle partite Iva già in corso.

 COLLABORAZIONI A PROGETTO Al fine di evitare utilizzi elusivi del lavoro a progetto in sostituzione di contratti di lavoro subordinato, la riforma introduce una definizione più stringente della nozione di “progetto”, che viene indicata come elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione, la cui mancanza comporta la conversione in contratto a tempo indeterminato. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono altresì considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, anche nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente.

Il ricorso alle collaborazioni a progetto viene disincentivato sul piano contributivo prevedendo l’aumento graduale dell’aliquota contributiva fino ad arrivare nel 2018 alla parificazione al 33% con i contratti di natura subordinata.

A tutela della posizione di particolare debolezza contrattuale e sociale del collaboratore a progetto, la riforma introduce limiti al potere di recesso anticipato del committente, rafforza il già vigente meccanismo di protezione per cessazione del lavoro introdotto mediante l’una tantum e introduce il salario minimo, da definirsi sulla base dei compensi del lavoro autonomo e dei minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva per lavoratori subordinati con mansioni equiparabili.

LAVORO INTERMITTENTE Al fine di contenere il rischio che il contratto di lavoro intermittente (o “a chiamata”) possa essere utilizzato come copertura di un rapporto di lavoro subordinato di carattere continuativo, viene previsto un obbligo di comunicazione amministrativa preventiva da parte del datore di lavoro, a pena di sanzione pecuniaria, in occasione di ogni chiamata del lavoratore. Viene inoltre eliminata la mancata corresponsione al lavoratore dell’indennità di disponibilità per i periodi festivi in caso di non chiamata da parte del datore di lavoro. Il lavoro a chiamata potrà essere utilizzato, senza limitazioni, per soggetti over 55 e under 24 (a condizione che la prestazione sia svolta entro i 25 anni).

LAVORO ACCESSORIO Viene riformata la disciplina previgente al fine di restringerne l’ambito di operatività: al limite di 5000 euro annui per prestazioni riferite alla totalità dei committenti, viene aggiunto un limite di 2000 euro per prestazioni a favore di ciascun committente che sia imprenditore commerciale o professionista. Nel settore agricolo l’utilizzo dei voucher sarà libero al di sotto dei  7.000 € di fatturato e solo per pensionati e studenti under 25. Per garantire maggiore trasparenza ed evitare abusi, i voucher saranno orari, numerati e datati. Essi saranno computati nel reddito necessario per il permesso di soggiorno e ne verrà ridefinita la percentuale di versamento contributivo.

TIROCINI E STAGE La riforma affida alla Conferenza Stato-Regioni il compito di avviare il percorso di ridefinizione della disciplina dei tirocini mediante un accordo-quadro orientato a coordinare tale istituto con le altre tipologie di contratto formativo e prevenirne gli abusi, mediante la l’individuazione degli elementi e delle attività qualificanti il tirocinio e la previsione di una congrua indennità per eliminare l’attuale regime di gratuità in cui operano i tirocinanti.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE Le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro e partecipazione agli utili vengono limitate alla soglia di tre associati: al di sopra di tale soglia, nonché in ogni caso di associati che apportano lavoro senza partecipazione agli utili o di prestazioni non  connotate da competenze elevate acquisite attraverso percorsi formativi o rilevanti esperienze pratiche, si prevede la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

FLESSIBILITÁ IN USCITA: NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E ART. 18

LICENZIAMENTI PER MOTIVI DISCRIMINATORI Prevedono sempre il reintegro del lavoratore, A prescindere dalla motivazione adottata e dalla dimensione dell’impresa, implicano sempre il reintegro, sostituibile con l’indennizzo a scelta del lavoratore, si aggiunge il risarcimento del danno.

LICENZIAMENTI PER MOTIVI DISCIPLINARI Quando il giudice accerta la mancanza di giusta causa del licenziamento possono verificarsi due situazioni:

a)       in via principale il giudice condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, quando il fatto contestato al lavoratore non sussista o costituisca comportamento punibile con sanzioni inferiori, in base ai contratti collettivi di lavoro e ai codici disciplinari. Al reintegro, sostituibile con indennizzo su scelta del lavoratore, si aggiunge un risarcimento non superiore a 12 mensilità.

b)       In via secondaria, per le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare, il giudice condanna il datore di lavoro ad un indennizzo da12 a24 mensilità.

LICENZIAMENTI PER MOTIVI ECONOMICI

  • Si tratta dei licenziamenti motivati da ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
  • E’ obbligatoria una procedura sindacale di conciliazione, preventiva al licenziamento, da esperirsi tra datore di lavoro, lavoratore e organizzazioni sindacali pressola Direzione Provincialedel Lavoro. Durante la procedura le parti dovranno valutare i motivi del licenziamento, la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative al licenziamento stesso, nonché misure di sostegno del lavoratore interessato (ammortizzatori sociali e risorse per la sua ricollocazione professionale). La procedura di conciliazione obbligatoria, da concludersi in tempi brevi (20 giorni, salvo proroga decisa tra le parti), coinvolge il sindacato preventivamente al licenziamento e gli garantisce uno spazio importante per la tutela del lavoratore, tramite la valutazione dei motivi economici addotti a giustificazione del licenziamento e l’individuazione di soluzioni alternative ad esso.
  • Se la conciliazione si conclude con la risoluzione consensuale del rapporto, il licenziamento ha efficacia dal giorno di avvio della procedura, salvo il diritto al preavviso o all’indennità sostitutiva, ma il periodo di lavoro svolto durante la conciliazione si considera preavviso lavorato. Producono effetti sospensivi sull’efficacia del licenziamento la maternità/paternità e l’infortunio sul lavoro. Il lavoratore ha diritto all’Aspi.
  • Se al termine della procedura di conciliazione le parti non trovano un accordo, il lavoratore potrà comunque impugnare il licenziamento ricorrendo al giudice, che applicherà anche in questo caso un doppio binario di tutele:
a)       in via principale il giudice condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore, quando il motivo economico non sussista o coincida con l’inidoneità fisica o psichica del lavoratore o il licenziamento sia stato intimato in violazione del periodo di comporto per malattia, infortunio, maternità. Al reintegro, sostituibile con indennizzo su scelta del lavoratore, si aggiunge un risarcimento non superiore a 12 mensilità.

b)       In via secondaria, per le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento economico, il giudice condanna il datore di lavoro ad un indennizzo da12 a24 mensilità.

  • Qualora il lavoratore ritenga che il licenziamento economico mascheri un licenziamento discriminatorio o disciplinare, può rivolgere domanda al giudice che, nel caso in cui ritenga fondata la richiesta, applicherà il regime di tutela previsto per i licenziamenti discriminatori o per quelli disciplinari.
Grazie al mantenimento della possibilità reale di reintegro per tutte le tipologie di licenziamento e alla previsione della procedura obbligatoria di conciliazione preventiva per i licenziamenti economici, l’art. 18, anche con le modifiche apportate, continuerà a garantire un forte livello di tutela per i lavoratori in caso di licenziamento e a svolgere la funzione di deterrente contro discriminazioni e di abusi che dovessero verificarsi nei luoghi di lavoro.

RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIE SUI LICENZIAMENTI. La riforma prevede l’introduzione di un rito urgente per le controversie giudiziali relative ai licenziamenti al fine di velocizzare i tempi della giustizia del lavoro in materia.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

INTRODUZIONE PROGRESSIVA DELLA NUOVA ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)

Definizione. L’ASPI è il nuovo regime di assicurazione contro la disoccupazione involontaria che entrerà progressivamente in vigore a partire dal 1 gennaio 2013, per andare a regime nel 2017, e che sostituirà tutte le attuali indennità di disoccupazione e di mobilità.

Ambito di applicazione. L’ASPI si presenta con un ambito di applicazione più ampio di quello degli attuali strumenti : vi potranno infatti accedere anche apprendisti, soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti della PA con contratto non a tempo indeterminato.

Requisiti Per l’accesso all’ASPI. Varranno gli stessi requisiti ad oggi previsti per l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria: anzianità assicurativa di almeno due anni e 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio.

Durata. Seguirà la seguente progressione:

2013

2014

2015

2016

Fino a 50 anni  8  8 10 (a regime) 12
50-54 anni 12 12 12 (a regime) 12
55 e oltre 12 14 16 (a regime) 18
Importo. L’indennità dell’ASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni ed è pari al 75% per la parte di retribuzione mensile inferiore all’importo di 1.180 euro incrementata del 25% per la parte di retribuzione superiore a tale importo, fino ad un massimale di 1.119 euro. L’indennità verrà ridotta del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% a decorrere dal dodicesimo mese. Nel complesso, il valore dell’ASPI sarà più elevato dell’attuale indennità di disoccupazione ed avrà trattamenti iniziali analoghi all’indennità di mobilità per le retribuzioni mensili fino a 1.200 euro e più elevati per quelle superiori

Mini-Aspi. Sostituisce ed estende l’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è finalizzata a tutelare i lavoratori con contratti brevi e discontinui che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi senza alcun altro requisito assicurativo. L’indennità, calcolata con le stesse modalità dell’ASPI, viene corrisposta durante l’anno di disoccupazione (non più l’anno successivo come avviene ora) e mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi.

CASSA INTEGRAZIONE Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, rimangono gli strumenti della CigO e della CigS nei settori dove già sono previsti. Viene portata a regime l’estensione della CigS ai settori che ne richiedevano il rinnovo annuale. Dal 2016 la Cigs non potrà essere più utilizzata in caso di procedure concorsuali. Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime,la Cig in deroga viene mantenuta per gli anni 2013-2016 con risorse decrescenti.

FONDI BILATERALI DI SOLIDARIETÁ Per i settori privi di cassa integrazione, e per le imprese sopra i 15 dipendenti, la riforma prevede l’obbligo di costituzione di Fondi bilaterali di solidarietà per finanziare trattamenti di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione del lavoro dovuti a causali previste dalla normativa sull’integrazione salariale. Saranno istituiti con decreto interministeriale sulla base di accordi collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi ed avranno validità erga omnes. I Fondi saranno finanziati con la contribuzione di datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi e un terzo. Per i settori per i quali, entro marzo 2013, non verranno stipulati accordi per attivare fondi di solidarietà, verrà istituito un fondo di solidarietà residuale, con prestazione pari all'integrazione salariale e con contribuzione a carico del datore di lavoro. Per le imprese sotto i 15 dipendenti operanti in settori con consolidati sistemi di bilateralità, sarà possibile rivedere entro i prossimi sei mesi la disciplina dei fondi bilaterali per assicurare ai lavoratori forme analoghe di sostegno al reddito (c.d. “modello alternativo”).

ESODI LAVORATORI ANZIANI. Viene creata una doppia cornice giuridica per gli esodi dei lavoratori anziani:

- sulla base di accordi aziendali, le imprese potranno anticipare il pensionamento dei lavoratori che raggiungeranno i requisiti pensionistici nel corso dei successivi 4 anni, assumendosi l’onere di corrispondere all’INPS la provvista per la prestazione pensionistica e la contribuzione per il periodo interessato;

- gli accordi e i contratti collettivi istitutivi dei fondi di solidarietà possono prevedere che, a partire dal 2017, l’aliquota contributiva oggi destinata a finanziare l’indennità di mobilità venga versata a favore del fondo per finanziare misure di sostegno al reddito all’interno di processi di agevolazione all’esodo.

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI In sostituzione dell’eliminato contratto di inserimento e degli incentivi alla ricollocazione dei lavoratori in mobilità, vengono introdotti incentivi per la ricollocazione di disoccupati over 50 e di donne disoccupate e inoccupate: dal 1 gennaio 2013, l’assunzione di tali soggetti comporterà la riduzione del 50% dei contribuiti a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi, e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER L’IMPIEGO

Vengono introdotte disposizioni che puntano al rafforzamento delle politiche attive, insieme ad una delega al Governo per giungere, previa intesa con le Regioni, ad un riordino complessivo della materia. La formazione e qualificazione professionale sono poste al centro dei processi di collocamento dei lavoratori e si valorizzano, anche mediante la creazione di un’unica banca dati telematica, le sinergie tra Inps, centri per l’impiego e agenzie private del lavoro.

TUTELA DEL LAVORO E LEGALITA'

  • È prevista la revoca delle prestazioni a sostegno del reddito in caso di condanna per terrorismo, mafia e strage;
  • E’ valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva nell’individuare procedure di controllo della regolarità degli appalti;
  • Al fine di garantire il mantenimento della condizione di regolarità dei lavoratori immigrati che perdono il posto di lavoro e il loro reinserimento al lavoro, la riforma proroga da sei mesi ad almeno un anno, o comunque alla durata delle eventuali misure di sostegno del reddito, il periodo minimo di iscrizione di questi lavoratori nelle liste di collocamento;
  • Vengono reintrodotti gli strumenti di garanzia contro la pratica incivile delle dimissioni in bianco, prevedendo specifiche forme di tutela per la lavoratrice madre e il lavoratore padre.
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

La riforma conferisce una delega al Governo per riformare le norme in materia partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale e agli utili e al capitale d’impresa.