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  • La lingua spagnola a scuola

In base ad un'ordinanza del Tribunale di Fermo, della quale si ha avuto notizia solo in questi giorni, la seconda lingua comunitaria si sceglie in base ai docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola.

Il collegio ha, difatti, accolto il ricorso presentato da una docente di francese, la quale lamentava che la normativa sugli organici non prevedesse la possibilità di cambiare la seconda lingua qualora ciò potesse determinare l'insorgenza di situazione di soprannumerarietà.

Nell'ordinanza si evince che la condizione prevista dalla normativa per consentire la sostituzione della seconda lingua straniera è che il docente della lingua che c'è già continui ad avere una cattedra intera, tutta nella stessa scuola.  Se, invece, per accontentare i genitori che chiedono lo spagnolo, il docente di Francese deve completare la cattedra in un altro istituto o diventa soprannumerario, lo spagnolo non può essere introdotto e permane il Francese.

Il collegio ha spiegato, inoltre, che la normativa di riferimento ha una precisa ratio e cioè quella di tutelate la titolarità di cattedra dei docenti in ruolo "arginando la rincorsa alle mode ed alle richieste delle famiglie per l'attivazione di nuove lingue".