Il 25 marzo 1957 a Roma, grazie all’attività intensa e alla preparazione italiana, veniva creata la Comunità economica europea (Cee) e la Comunità dell’energia atomica (Euratom). I Trattati sancivano una coesione degli Stati con la partecipazione di sei Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi. Le politiche economiche portarono agli scambi di merci, ma anche delle persone con il principio della libertà di circolazione, l’apertura al mondo del lavoro e ai diversi sistemi di welfare nazionali. Sono trascorsi anni di conoscenza e di evoluzione dei rapporti tra i popoli d'Europa; ricordiamo ad esempio il programma Erasmus per gli studenti, grazie al quale oggi i giovani da almeno due generazioni possono sentirsi cittadini d'Europa. Ma, nonostante le aperture, il fallimento del progetto di Costituzione europea nel 2005, con il “no” dei francesi e degli olandesi, dimostrò che la coscienza europea per l’unità politica non era ancora maturata e che molta strada c'è ancora da fare.
Il cammino europeo cosa ha significato per le donne? Quali le tappe della comune lotta alla discriminazione e dell'affermazione di una cultura della parità? Ripercorriamole.
Nel Trattato di Roma viene sancito per la prima volta un principio economico fondamentale: la parità salariale tra i sessi, che costituisce un fondamentale risultato della Comunità europea . Inizialmente, nel Trattato, all’art.119 veniva stabilito l’obbligo per gli Stati di rispettare il principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per uno stesso lavoro. L’articolo fu poi modificato con l’art. 141 del Trattato di Amsterdam del 02/10/1997: “Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”. A norma dell’art.141 Trattato di Amsterdam, per retribuzione si intende: “il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest’ultimo…”. E ancora il medesimo articolo specifica che "a. la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura; b. che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro”. Il Trattato chiarisce : “Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedono vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sotto rappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali”.
Già nel 1973 con un programma d’azione sociale, il Consiglio dei ministri della Cee approvò una direttiva auspicando il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile”. Nel 1981 è stato attivato il Comitato Consultivo per le Pari Opportunità; nell’anno 2000 i principi del Trattato di Roma vengono riaffermati nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ancora oggi in vigore. Con la Direttiva 2000/78 il Consiglio europeo stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro , recepita dall’Italia con D.Lgs.n.215/2003.
Nell’anno 2006 viene costituito l'Istituto europeo per l'eguaglianza di genere che ha il compito di fornire competenze tecniche alle istituzioni europee e agli Stati membri per integrare il principio di uguaglianza nelle loro politiche, diventerà operativo nel 2010. Il Trattato dell'Unione Europea (Maastricht 1992) e, ancora, il Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) rimarcano con forza il principio di parità tra uomini e donne e dà alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europa lo stesso valore giuridico dei Trattati (ad esclusione di regno Unito, Repubblica Ceca e Polonia).
Inoltre, per la parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il Trattato di Lisbona prevede la possibilità degli Stati membri di adottare delle opportune misure volte ad “avvantaggiare le attività professionali del sesso sottorappresentato e a stabilire compensi per gli svantaggi nelle carriere professionali” (Art.157,4 Tfue). Il problema dell’equilibrio tra impegni familiari e lavoro è risolto attraverso il fondamentale riconoscimento giuridico del diritto al congedo di maternità stabilito nella Carta dei diritti, prevedendo che ogni individuo abbia il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e abbia il diritto a un congedo di maternità retribuito (Art. 33). Nel Trattato di Lisbona viene fatto esplicito riferimento anche alla violenza domestica sulle donne (dichiarazione relativa all’art.8 del Tfue e alla tratta degli esseri umani (Art. 79,2,d Tfue).
Nel 2010 la Commissione europea adotta una “Carta per le donne” nella quale si impegna a colmare le differenze uomo-donna nel mondo del lavoro, a partire dalla disparità di retribuzione. Nell’anno 2012 con la firma di 32 paesi viene sottoscritta la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro al violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; nel 2013 l’Italia ratifica la convenzione. Nel 2013 viene attivato un sistema informatico, Gender equality index, per la consultazione di ciascun Stato europeo e per argomenti.
La volontà degli Stati europei di portare avanti il valore dell’eguaglianza tra il sesso femminile e il sesso maschile, in ogni aspetto della vita ed anche nel lavoro, si è sviluppata lentamente, ma in modo costante. Un apporto determinante lo ha avuto l’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) con la “Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile”. La parità tra donne e uomini è certamente uno dei valori fondanti dell'Unione Europea. Negli anni ’90 la parità si è allargata rispetto a razza, religione e orientamento sessuale. Nel Trattato di Roma, l'articolo 13 invita il Consiglio europeo ad adottare provvedimenti contro le discriminazioni sessuali; gli articoli 137 e 141 sanciscono la parità tra uomini e donne in tutti i campi.
Nonostante l’attenzione dimostrata per le problematiche femminili, nel Trattato di Lisbona e nella Carta dei diritti non si trova menzione il tema della violenza sessuale sulle donne (a prescindere da quella domestica e dallo sfruttamento vero e proprio) o delle diverse forme di violenza psicologica esercitata a danno delle donne in vari contesti, come mobbing sul lavoro o stalking. Le modalità per sostenere le politiche di genere sono complesse, in quanto i provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso devono essere assunti dal Consiglio, deliberando all'unanimità con una procedura legislativa speciale,previa approvazione del Parlamento europeo. I risultati del progresso europeo di eguaglianza tra donne e uomini non sono ancora soddisfacenti, ma dobbiamo evidenziare che attraverso l’affermazione di principi e di progressione normative a favore della parità - l’indipendenza economica, la parità di retribuzione per lo stesso lavoro , la parità nelle attività decisionali , la salute, la difesa della dignità e dalla violenza – questi valori si stanno consolidando nella società e dovranno essere universalmente riconosciuti.