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  • Riforma del Lavoro. Flessibilità sana e buona occupazione.

    di Stefano Mastrovincenzo, Segretario Generale CISL Marche

Un’obiettivo dichiarato della Riforma, fortemente sollecitato dal sindacato, era di regolare la flessibilità nell’accesso al lavoro e di contrastare abusi e degenerazioni: l’impianto finale ha luci e ombre. Si elevano i costi dei contratti flessibili, si cerca di aumentare il contrasto alla precarietà; le tipologie contrattuali flessibili vengono sottoposte a maggiori limitazioni, in particolare quelle più esposte ad abusi ed utilizzo irregolare (lavoro intermittente, associazioni in partecipazione, false partite IVA, tirocini,..).

Nel caso del contratto a termine, si cerca di orientare il rapporto verso la stabilizzazione, con un aumento del costo dopo un periodo di utilizzo iniziale. Il lavoro a progetto viene indirizzato verso contenuti professionali medio–alti, prevedendo graduale parificazione contributiva con il lavoro dipendente. Si poteva fare di più sul lavoro a tempo parziale: condivisibili le norme di contrasto agli abusi, ma mancano misure per incentivarne l’utilizzo in chiave di conciliazione vita–lavoro. L’apprendistato diventa il canale privilegiato per l’ingresso al lavoro dei giovani; viene invece eliminato il contratto di inserimento, un errore secondo il sindacato in una fase di così dura crisi. La forte mobilitazione sindacale ha consentito di evitare l’utilizzo troppo ampio dei voucher in agricoltura, che avrebbe creato forti problemi in un settore con il 90% dei lavoratori occupati a tempo determinato.

La sfida di conciliare flessibilità sana e buona occupazione resta comunque aperta….

Alcune novità…

 Contratto a tempo determinato

Viene agevolata la stipula del primo contratto a tempo determinato tra impresa e lavoratore, purché di durata inferiore a 12 mesi, ma al contempo ci sono novità per combattere gli abusi nell’utilizzo del contratto a termine: si ribadisce che la successione di più rapporti di lavoro a termine non possa avere durata superiore ai 36 mesi, pena la conversione del rapporto in tempo indeterminato; si allunga il tempo minimo che deve intercorrere tra la fine di un contratto a termine e la stipula del successivo e viene incrementato il costo contributivo di tale tipologia contrattuale a carico delle imprese.

 Apprendistato

Viene promosso come canale privilegiato per l’accesso dei giovani al lavoro, prevedendo una durata minima del contratto pari a 6 mesi e innalzando il numero di apprendisti assumibili da ogni impresa. Le imprese più grandi, però, non potranno assumere nuovi apprendisti se non avranno prima provveduto a stabilizzare a tempo indeterminato una certa quota di quelli già assunti.

Lavoro intermittente o a chiamata

Per favorire trasparenza ed evitarne l’utilizzo come copertura di un rapporto di lavoro subordinato, è previsto l’obbligo di comunicazione preventiva alla DPL da parte del datore di lavoro, per ogni chiamata del lavoratore. Dovrà essere corrisposta al lavoratore intermittente anche l’indennità di disponibilità per i periodi festivi, in caso di non chiamata da parte del datore di lavoro. La possibilità di ricorrere a tale tipologia contrattuale viene limitata a soggetti over 55 e under 24.

Lavoro a progetto

Se il progetto non è specificato nel contratto o se il collaboratore svolge la sua attività con modalità analoghe ai lavoratori dipendenti dell’impresa (orari, mansioni…), il contratto di lavoro a progetto dovrà essere convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Viene previsto un aumento graduale dei contributi da versare per questi lavoratori ed introdotto il salario minimo, per limitare il rischio che l’incremento di costi sia scaricato sul compenso del collaboratore. Il datore di lavoro non potrà recedere senza giusta causa prima della scadenza del contratto; l’indennità che spetta ai collaboratori a progetto in caso di disoccupazione viene di poco aumentata.

Partite iva

Le prestazioni in Partita Iva, eccetto quelle ad elevata competenza o di professionisti iscritti agli albi o di soggetti con redditi da lavoro autonomo superiori a 18.663 €, saranno considerate “false”, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

-  durata superiore ad 8 mesi all’anno per due anni consecutivi;

- prestatore di lavoro che ricavi dalla collaborazione più del 80% dei suoi corrispettivi annui;

- prestatore che disponga di una postazione di lavoro fissa presso una sede del committente.

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

In ogni attività potranno esserci solo tre associati con apporto di lavoro e partecipazione agli utili: al di sopra di tale soglia e tutte le volte che l’associato non partecipa di fatto agli utili, si prevede la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 Lavoro accessorio  “buoni lavoro o voucher”

L’utilizzo dei voucher viene esteso a tutti i settori, ma con limiti stringenti di compenso massimo annuo. Vengono stabilite regole specifiche per il settore agricolo. Per garantire maggiore trasparenza, i voucher saranno orari, numerati e datati e potranno essere calcolati nel reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 Tirocini formativi 

Stato e Regioni dovranno siglare un accordo per aggiornare la disciplina dei tirocini anche per contrastarne l’uso distorto; importante è la previsione dell’obbligo al pagamento di una indennità per i tirocinanti (attualmente operano in gratuità).

 

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