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  • Sgravi fiscali: nuove istruzioni per l'uso

La legge n. 126 del 2008 ha introdotto, anche grazie alla specifica richiesta della CISL, un’imposta agevolata del 10% per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del  settore privato,  in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività). Secondo le indicazioni fornite dalle successive circolari dell’agenzia delle entrate e del Ministero del  lavoro, rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che “l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”. La recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (N. 83/E del 17 agosto 2010) ha chiarito che anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell’impresa e ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa, rientrano nell’ambito applicativo della normativa. In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione agevolata non soltanto le indennità e le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. Conseguentemente, il lavoratore turnista può usufruire della tassazione agevolata in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno. Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno. Lo  stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) si deve applicare anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione  collettiva. Infine, il regime agevolato deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di  produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento  economico dell’impresa. L’agevolazione si applica per un importo massimo di 3.000 € per l’anno 2008 e di 6.000 € per gli anni 2009 e 2010, in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato, al netto degli oneri previdenziali, nell’anno precedente un determinato importo (non superiore ad € 30.000 lordi per il 2007, € 35.000 lordi nell’anno 2008, € 35.000 lordi per il 2009). Per le retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati presso il CAF entro il 30 settembre 2010 (termine prorogabile fino al 29 dicembre 2010 pagando una sanzione per  tardiva dichiarazione) o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 (presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate). A tal fine il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva. Per maggiori informazioni rivolgiti alla sede CAF-CISL  più vicina.

 3 settembre 2010