A seguito della recente giurisprudenza tributaria, che ha definito impropria l’applicazione della tassa di concessione governativa per gli abbonamenti telefonici, Adiconsum ha predisposto una lettera di diffida per richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso di quanto pagato negli ultimi tre anni, calcolando per i contratti privati 5,16 euro al mese moltiplicato per 36 mesi (per un massimo di 185,76 euro), per i contratti business 12,91 euro al mese per lo stesso periodo (per un massimo di 464,76 euro).
Il modulo può essere ritirato presso le sedi Adiconsum distribuite in tutto il territorio regionale (LINK).
Per l’Adiconsum la Tassa di Concessione Governativa (Tcg) è illegittima in quanto è stata abrogata la norma che prevedeva la licenza di esercizio ed è venuta meno anche la tassazione del suo documento sostitutivo e cioè l’abbonamento all’utenza telefonica. «Occorre, anche, tener presente – continua una nota Adiconsum - che l’applicazione della Tcg viola i principi contenuti nella Direttiva 2002/21/CE, poiché determina un incremento dei costi da parte di chi sottoscrive contratti di abbonamento, impedendo la formazione di un mercato concorrenziale». Le varie sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali hanno confermato l’illegittimità della TCG ma, dichiara Adiconum, «sappiamo bene che non bastano queste sentenze per eliminare la tassa, decisione che può essere presa solo a livello governativo».
«Si tratta quindi di una vicenda complessa e che presenta numerose difficoltà – dichiara Silvana Santinelli, Segretario regionale Adiconsum Marche, - e occorre far presente, con molta chiarezza, che al di là del del diritto, non c’è certezza sull’ottenimento del rimborso e sull’abrogazione della tassa. Il nostro consiglio a tutti gli utenti interessati è comunque di procedere con la domanda di rimborso all’Agenzia territoriale. Abbiamo però molti dubbi su una risposta positiva da parte dell’Agenzia delle entrate. Occorrerà infatti un provvedimento legislativo che definisca la tassa illegittima affinché i gestori (sostituti d’imposta) interrompano tale addebito. Pertanto prevediamo che coloro i quali volessero seguire la strada del rimborso dovranno procedere, dopo aver inviato la domanda di rimborso all’Agenzia territoriale competente, secondo la seguente tempistica:
• ricorso alla Commissione tributaria provinciale 1. in caso di diniego espresso proposizione – entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento – del ricorso 2. in caso di silenzio (diniego tacito) proposizione – entro 90 giorni dalla data di proposizione della richiesta di rimborso - del ricorso
• in caso di soccombenza ricorso alla Commissione regionale
E’ evidente che in caso di ricorso alle commissioni tributarie dovranno essere valutati anche i costi da sostenere rispetto alla misura del possibile rimborso. Nel contempo Adiconsum sarà parte attiva per sollecitare interventi legislativi.