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  • Detassazione del salario: quando si applica

Con la Circolare n° 19/E del 10 maggio u.s. l’Agenzia delle entrate e il Ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti circa l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate nel 2011 a fronte di incrementi di produttività, in attuazione di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale.
La circolare chiarisce che il beneficio fiscale opera  successivamente alla stipulazione dei medesimi accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali e che, quindi,  le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 a fronte di incrementi di produttività,  prima della stipula degli stessi accordi, non possono essere assoggettate all’imposta sostitutiva agevolata del 10%.
La circolare, peraltro, anche al fine di evitare possibili contenziosi fra le Parti sui contenuti delle intese e fra l’Erario e i sostituti di imposta,  stabilisce che ai fini della prova sia comunque indispensabile la formalizzazione per iscritto degli accordi, restringendo dunque la portata della precedente formulazione.
In considerazione dell’incertezza che ha caratterizzato l’applicazione del regime agevolato nella prima parte dell’anno la circolare prevede, inoltre, che i sostituti d’imposta che abbiano applicato l’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte in assenza di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali possano provvedere al versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, senza l’applicazione delle sanzioni.