Recentemente l'lnps ha fornito indicazioni in merito agli ammortizzatori sociali a cui hanno diritto gli apprendisti, in particolare nei casi di licenziamento, distinguendo a seconda che sussista o meno l'intervento integrativo da parte degli Enti Bilaterali. La legge prevede che gli apprendisti, sospesi o licenziati, hanno diritto, in via sperimentale per il periodo 2009-2011, all'indennità di disoccupazione non agricola per un periodo massimo di 90 giornate o all'intero periodo di vigenza, a prescindere dal possesso degli ordinari requisiti assicurativi e contributivi richiesti per la generalita dei lavoratori. I requisiti richiesti e stabiliti dalla norma sono: - possesso della qualifica di apprendisti alla data del 29 novembre 2008; - anzianità di almeno tre mesi presso l'azienda interessata; - intervento integrativo da parte degli Enti Bilaterali pari al 20%. La stessa norma prevede, inoltre, che: in assenza dell'intervento degli End Bilaterali, i periodi di disoccupazione si intendono esauriti ed i lavoratori possono accedere direttamente agli ammortizzatori in deroga; per il periodo 2009-2010 tutti gli ammortizzatori in deroga vengono erogati nella misura dell'80% della retribuzione di riferimento; le risorse destinate al fmanziamento degli ammortizzatori in deroga possono essere utilizzate a favore di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i somministrati. Ricapitolando. Se l'Ente Bilaterale interviene integrando il pagamento del trattamento di disoccupazione, l'apprendista licenziato, in possesso dei requisiti sopra descritti, può richiedere l'indennità di disoccupazione per la durata massima di 90 giornate. Successivamente, può richiedere anche il trattamento di mobilità in deroga per la durata prevista dal decreto di concessione, facendo valere, in questo caso, un'anzianità presso l'azienda interessata di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato. Se, al contrario, non sussiste l'intervento integrativo dell'Ente Bilaterale, l'apprendista licenziato può accedere direttamente al trattamento di mobilità in deroga. Anche in questo caso devono essere fatti valere i requisiti di anzianità aziendale richiamati. Va infine ricordato che per beneficiare del trattamento di disoccupazione o di mobilità in deroga, i lavoratori apprendisti devono presentare apposita domanda entro il termine di decadenza di 68 giomi dal licenziamento. Devono inoltre rendere all'Inps apposita dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di formazione professionale. Ovviamente, per quanto sopra, gli uffici di Patronato sono a disposizione gratuitamente per le opportune verifiche oltre alle ulteriori ed eventuali richieste.
Ancona 5 maggio 2010 Delio Mattiacci Direttore regionale Inas-Cisl Marche