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  • L'assegno al nucleo familiare per i lavoratori stranieri

L'assegno al nucleo familiare è un trattamento economico previsto inizialmente dal Dpr 797/55 e, in seguito, riformato dalla legge numero 153 del 1988. Con riferimento ai lavoratori stranieri la stessa norma ha precisato che "Non fanno parte del nucleo familiare... il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri". E' bene ricordare sinteticamente quali sono i componenti del nucleo familiare ai fini dell'assegno al nucleo familiare: - il richiedente l'assegno; - il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato; - i figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni (a particolari condizioni anche i figli fino a 21 anni) o maggiorenni inabili; - i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione, ai superstiti, se di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili; - i nipoti diretti, se di età inferiore ai 18 anni, anche se non formalmente affidati all'ascendente e non orfani. I componenti dei nucleo familiare fanno parte dello stesso anche se: - non sono conviventi e residenti con il richiedente; - non sono residenti in Italia. In quest'ultimo caso, per i cittadini stranieri, va specificato che, se risiedono in Italia, le condizioni sono le stesse relative ai cittadini italiani; diversamente, se risiedono all'estero, si deve verificare di che Paese si tratta. E' da tenere infatti presente che sono considerati componenti del nucleo familiare ai fini della corresponsione dell'assegno al nucleo familiare soltanto se il lavoratore/pensionato è cittadino di un Paese ben preciso: a) che sia cioè dell'Unione Europea; b) che ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale con l'ltalia che comprende i trattamenti di famiglia; c)  nel quale sussista la condizione di reciprocità con l'Italia (i Regolamenti Europei di Sicurezza sociale sono applicati anche da: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Tur-chia). Diversamente, se il Paese di residenza dei familiari non rientra in nessuna delle fattispecie elencate, gli stessi non possono essere considerati componenti del nucleo familiare ai fini Anf. Fanno eccezione ovviamente i cittadini stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, nel qual caso sono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza pubblica, assicurazione sociale e normativa sul lavoro. Su situazioni particolari e sulle diverse convenzioni con particolari limitazioni possono essere richieste informazioni presso gli Uffici del Patronato.

18 maggio 2010

Delio Mattiacci Direttore Regionaie lnas-Cisl Marche