PROPOSTA PER LA GESTIONE DELL’IMU DELLA
FNP-CISL (PENSIONATI CISL) E DEL SICET (SINDACATO INQUILINI CISL)
SULLE ABITAZIONI NELLE MARCHE
La nuova tassazione IMU sugli immobili - decisa con il D. L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 -, stabilisce le aliquote minime, medie e massime, le rivalutazioni delle rendite catastali su cui calcolarle e la ripartizione delle nuove entrate tra amministrazioni comunali e governo centrale. Evitare che queste nuove imposizioni abbiano solo effetti recessivi non è facile, ma neppure impossibile, nel caso in cui la gestione da parte dei singoli comuni, riesca a trasformarle in ‘leva fiscale’, finalizzata ad una proficua gestione del territorio, a partire dal patrimonio immobiliare e dalle politiche urbanistico-abitative. Altrimenti si rischia di ridurre tutto all’ennesima raschiatura del fondo, per tappare i buchi di bilancio, o per rilanciare la politica degli sprechi e dei clientelismi. E’ evidente quindi che, i margini delle aliquote IMU da prendere in considerazione non potranno essere soltanto quelli più elevati, perché in tal caso non sarebbe possibile una reale differenza di trattamento. Inoltre diverrebbe arduo pensare di tornare indietro in un secondo momento, per abbassare tali imposizioni negli anni successivi. Bisogna pertanto chiedere ai comuni, che facciano l’impossibile per evitare di spararsi tutte le cartucce subito, guardando soltanto alle esigenze dei propri bilanci, soprattutto nei confronti delle abitazioni principali (la cui aliquota non è soggetta ad alcun riparto con il governo centrale).
Limitandoci qui a considerare i soli immobili ad uso abitativo, le imposizioni IMU in rapporto alle diverse forme di utilizzo, possono essere riassunte così come segue:
Il riferimento più utile potrebbe essere il Valore dell’Indicatore ISEE, in quanto permetterebbe di salvaguardare e tutelare le categorie più disagiate, mentre graverebbe progressivamente sui nuclei familiari proprietari di più immobili - spesso intestati a familiari senza redditi o a figli minori -, così come peserebbe maggiormente sulle abitazioni di lusso, facilitando anche l’emersione dal nero, contrastando l’elusione fiscale e l’abusivismo degli ‘immobili invisibili’. Il valore dell’Indicatore ISEE, o Redditometro - per altro in corso di riformulazione e destinato ad essere utilizzato anche per il riconoscimento del diritto alle detrazioni fiscali - può essere il metro di valutazione più adeguato, soprattutto nella prospettiva di una revisione generale delle rendite catastali in corso di elaborazione, con ulteriore incremento dell’imposizione.
Per la prima casa si potrebbero prevedere le seguenti fasce di ISEE, applicando l’aliquota:
- minima dello 0,20% agli immobili intestati a familiari il cui Indicatore ISEE sia inferiore al valore equivalente a 3 assegni sociali; - ordinaria o media dello 0,40% agli immobili intestati a familiari il cui Indicatore ISEE sia compreso fra il valore equivalente a 3 assegni sociali ed un massimo di 5; - massima dello 0,60% agli immobili intestati a familiari il cui Indicatore ISEE sia superiore al valore equivalente a 5 assegni sociali.
2. Per le seconde abitazioni a disposizione del nucleo familiare, sfitte, o concesse in uso gratuito: prevista un’aliquota ordinaria dello 0,76% (+ o – 0,30%)
- Per le seconde case concesse invece in uso gratuito a parenti entro il 2° grado, o ad ex familiari separati, che vi stabiliscano la propria residenza, potrebbe essere utile fare riferimento al valore dell’Indicatore ISEE (come per la prima casa), ma applicando l’aliquota:
- minima dello 0,46% agli immobili intestati a familiari il cui Indicatore ISEE sia inferiore al valore equivalente a 3 assegni sociali; - ordinaria o media dello 0,76% agli immobili intestati a familiari il cui Indicatore ISEE sia compreso fra il valore equivalente a 3 assegni sociali ed un massimo di 5; - massima dello 0,96% agli immobili intestati a familiari il cui Indicatore ISEE sia superiore al valore equivalente a 5 assegni sociali.
3. Per le abitazioni locate a canone di libero mercato: prevista un’aliquota ordinaria dello 0,76% (+ o – 0,30%)
Esentare infine dall’IMU gli alloggi concessi in assegnazione pubblica, di proprietà dei comuni o degli ERAP, essendo totalmente fuori luogo che lo stato applichi un’imposizione fiscale a se stesso, ovvero alle già esigue risorse destinate all’ERP, se non per aumentare inutili costi burocratici di gestione. Occorre quindi contrattare con i comuni anche l’utilizzo di queste nuove risorse, affinché tra le varie destinazioni di spesa siano compresi i necessari interventi finalizzati ad evitare, o contenere l’emergenza abitativa, a sostegno dell’edilizia sociale ed a favore di una riqualificazione urbana più complessiva.
E’ comunque evidente che queste opportunità restano insufficienti, senza mettere mano alle contraddizioni sorte tra la normativa fiscale nazionale (Cedolare secca) e la legge sulle locazioni n. 431/98. Poiché una politica fiscale finalizzata ad incentivare la locazione a canoni sopportabili poteva essere fatta, piuttosto che con un’aliquota unica più bassa (che favorisce i redditi più elevati, annullando la progressività dell’imposizione e la differenza tra canoni liberi e calmierati), con una riduzione dell’imponibile sui canoni calmierati o convenzionati e con maggiori detrazioni per gli inquilini, in proporzione al canone corrisposto, favorendo così il “contrasto di interesse” tra proprietario ed inquilino e scoraggiando l’affitto in nero.