L’assegno di natalità, cosiddetto Bonus Bebè, è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
A CHI È RIVOLTO
Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
DECORRENZA E DURATA
L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2018, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.
In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2018 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia. (L’assegno per i nati/adottati 2015-2017,anno 2018, continua ad essere erogato ed ha durata triennale).
QUANTO SPETTA
La misura dell’assegno dipende dall' ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno.
ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro.
ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163, in mancanza la domanda rimane sospesa.
Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.
Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.
Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.
Domanda
REQUISITI
La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria .
residenza in Italia;
convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno visualizzabile nella specifica tabella dell’attestazione, denominata "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.
In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.
Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.
Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013. Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno. Visto che la DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione, ogni anno ne va presentata una nuova. In caso contrario, il pagamento dell’assegno viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU per il rinnovo dell’ ISEE. Se la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno la domanda decade con conseguente perdita della relativa annualità.
È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso, se tale indicatore non è superiore a 25.000 euro annui. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
L’ISEE corrente, scaduti i due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l’ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.
Solo la DSU va presentata ogni anno e non c’è bisogno di fare una nuova domanda.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.
In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
COME FARE DOMANDA
La domanda di assegno si presenta online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce "Consultazione domande". Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
ASPETTI FISCALI
L’assegno di natalità di cui alla legge n. 205/2017 non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi.